Art. 28. Diritto di voto 1. Ogni consorziato che goda dei diritti civili, se in regola con il pagamento dei contributi di bonifica consortili, ha diritto ad un voto. 2. Per le proprieta' in comunione il diritto di voto e' esercitato dal cointestatario individuato dalla maggioranza degli intestatari calcolata secondo il valore delle quote. 3. L'individuazione e' effettuata con dichiarazione autenticata nei modi di legge e trasmessa alla segreteria del consorzio almeno dieci giorni prima della data delle elezioni. 4. Se la dichiarazione non e' stata depositata nel termine previsto, il diritto di voto e' esercitato dal cointestatario titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprieta' indivisa ovvero, in mancanza, dal primo intestatario della proprieta'. 5. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto e' esercitato dai rispettivi rappresentanti. 6. Ai fini dell'esercizio di voto, e' ammessa la delega a favore di un altro iscritto nella medesima sezione elettorale. Ogni consorziato non puo' essere titolare di piu' di tre deleghe. I coltivatori diretti possono conferire la delega anche a familiari conviventi. 7. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme di legge.