Art. 28.
                           Diritto di voto
 
  1.  Ogni  consorziato che goda dei diritti civili, se in regola con
il pagamento dei contributi di bonifica consortili, ha diritto ad  un
voto.
  2.  Per le proprieta' in comunione il diritto di voto e' esercitato
dal cointestatario individuato dalla  maggioranza  degli  intestatari
calcolata secondo il valore delle quote.
  3. L'individuazione e' effettuata con dichiarazione autenticata nei
modi  di legge e trasmessa alla segreteria del consorzio almeno dieci
giorni prima della data delle elezioni.
  4.  Se  la  dichiarazione  non  e'  stata  depositata  nel  termine
previsto,  il  diritto  di  voto  e'  esercitato  dal  cointestatario
titolare della quota che rappresenta la maggioranza della  proprieta'
indivisa   ovvero,   in   mancanza,   dal  primo  intestatario  della
proprieta'.
  5. Per le persone giuridiche, per i minori  e  gli  interdetti,  il
diritto di voto e' esercitato dai rispettivi rappresentanti.
  6. Ai fini dell'esercizio di voto, e' ammessa la delega a favore di
un altro iscritto nella medesima sezione elettorale. Ogni consorziato
non  puo'  essere  titolare  di  piu'  di  tre deleghe. I coltivatori
diretti possono conferire la delega anche a familiari conviventi.
  7. Le deleghe sono conferite  con  atto  scritto  e  la  firma  del
delegante deve essere autenticata nelle forme di legge.