Art. 3.
   Programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione
 
  1. La giunta regionale, in attuazione del piano  regionale  per  le
attivita'  di  bonifica  e  d'irrigazione  di  cui  all'art.  2,  nei
centoventi giorni successivi alla sua  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione Piemonte, in conformita' di quanto previsto
dall'art.  54, approva il programma triennale delle opere di bonifica
e delle opere di irrigazione.