Art. 3. Programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione 1. La giunta regionale, in attuazione del piano regionale per le attivita' di bonifica e d'irrigazione di cui all'art. 2, nei centoventi giorni successivi alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, in conformita' di quanto previsto dall'art. 54, approva il programma triennale delle opere di bonifica e delle opere di irrigazione.