Art. 33.
                        Elezione dei delegati
 
  1.  I  consorziati  eleggono  i  componenti  del  consiglio al loro
interno.
  2. Ai fini delle elezioni dei delegati i consorziati sono suddivisi
fino ad  un  massimo  di  5  fasce,  a  seconda  del  diverso  carico
contributivo.
  3.  Ad  ogni fascia e' attribuito un numero di delegati, sul totale
dei delegati da eleggere, percentualmente pari  al  rapporto  fra  la
somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna
ed il totale della contribuenza consortile, fino ad un limite massimo
del 50 per cento dei delegati da eleggere.
  4.  I  delegati eventualmente non attribuiti ad una fascia, perche'
eccedenti il 50 per cento dei delegati da eleggere,  sono  attribuiti
alle altre fasce con criterio proporzionale.
  5.  L'elezione  del  consiglio  dei  delegati si svolge a scrutinio
segreto, contemporaneamente e  separatamente  fascia  per  fascia  su
presentazione  di  liste  concorrenti  di  candidati compresi tra gli
iscritti aventi diritto al voto nella rispettiva fascia.
  6. Le liste dei candidati devono essere presentate da un numero  di
consorziati non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto
della  fascia, esclusi i candidati. Nell'ambito di ciascuna fascia il
numero dei delegati da  assegnare  a  ciascuna  lista  e'  pari  alla
percentuale  dei  voti  ottenuti  dalla  lista,  in  caso di resto, i
delegati da assegnare vengono attribuiti alle liste  con  i  maggiori
quozienti.
  7.  Sono  eletti,  all'interno  di  ciascuna lista, i candidati che
hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
  8. Qualora in una fascia sia stata presentata  una  sola  lista  di
candidati,  gli  elettori possono dare il voto di preferenza anche ad
aventi diritto al voto della  medesima  fascia,  non  compresi  nella
lista  presentata.  In questo caso, risultano eletti coloro che hanno
ottenuto il maggior numero di voti.
  9. Sia nell'ipotesi del comma 6 sia in quella del comma 7, in  caso
di parita' di voti, risulta eletto il piu' anziano d'eta'.
  10.  L'individuazione  delle classi di contribuenza di cui al comma
2, e' effettuata con deliberazione della  deputazione  amministrativa
approvata dalla giunta regionale.