Art. 33. Elezione dei delegati 1. I consorziati eleggono i componenti del consiglio al loro interno. 2. Ai fini delle elezioni dei delegati i consorziati sono suddivisi fino ad un massimo di 5 fasce, a seconda del diverso carico contributivo. 3. Ad ogni fascia e' attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna ed il totale della contribuenza consortile, fino ad un limite massimo del 50 per cento dei delegati da eleggere. 4. I delegati eventualmente non attribuiti ad una fascia, perche' eccedenti il 50 per cento dei delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre fasce con criterio proporzionale. 5. L'elezione del consiglio dei delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente fascia per fascia su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti aventi diritto al voto nella rispettiva fascia. 6. Le liste dei candidati devono essere presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati. Nell'ambito di ciascuna fascia il numero dei delegati da assegnare a ciascuna lista e' pari alla percentuale dei voti ottenuti dalla lista, in caso di resto, i delegati da assegnare vengono attribuiti alle liste con i maggiori quozienti. 7. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali. 8. Qualora in una fascia sia stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 9. Sia nell'ipotesi del comma 6 sia in quella del comma 7, in caso di parita' di voti, risulta eletto il piu' anziano d'eta'. 10. L'individuazione delle classi di contribuenza di cui al comma 2, e' effettuata con deliberazione della deputazione amministrativa approvata dalla giunta regionale.