Art. 34.
                   Durata in carica del consiglio
 
  1.  Il  consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi
membri sono rieleggibili una sola volta.
  2. I delegati  eletti,  che  per  qualsiasi  motivo  cessino  dalla
carica,  sono  sostituiti  dal  primo  non  eletto  appartenente alla
medesima lista.
  3. Il  delegati  nominati  dalla  Regione  decadono  dal  consiglio
qualora  cessino  dalla  carica  di  amministratori  dei comuni. Alla
sostituzione  provvede  la  Regione  su   designazione   del   comune
interessato.
  4.  Qualora  non  sia  possibile  procedere  alla  sostituzione dei
delegati eletti che cessino dalla carica, il  consiglio  continua  ad
esercitare le proprie funzioni con i membri rimasti in carica.
  5.  Qualora  i delegati eletti rimasti in carica siano inferiori ai
due terzi del  numero  previsto  dallo  statuto,  l'intero  consiglio
decade ed e' rinnovato a seguito di nuove elezioni consortili.
  6.  Nei casi di cui al comma 3, fino alla sostituzione dei delegati
decaduti, e nel caso di cui  al  comma  4,  le  maggioranze,  per  la
validita'  delle  sedute  e  per l'adozione delle deliberazioni, sono
calcolate facendo riferimento al numero dei membri rimasti in carica.