Art. 34. Durata in carica del consiglio 1. Il consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili una sola volta. 2. I delegati eletti, che per qualsiasi motivo cessino dalla carica, sono sostituiti dal primo non eletto appartenente alla medesima lista. 3. Il delegati nominati dalla Regione decadono dal consiglio qualora cessino dalla carica di amministratori dei comuni. Alla sostituzione provvede la Regione su designazione del comune interessato. 4. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione dei delegati eletti che cessino dalla carica, il consiglio continua ad esercitare le proprie funzioni con i membri rimasti in carica. 5. Qualora i delegati eletti rimasti in carica siano inferiori ai due terzi del numero previsto dallo statuto, l'intero consiglio decade ed e' rinnovato a seguito di nuove elezioni consortili. 6. Nei casi di cui al comma 3, fino alla sostituzione dei delegati decaduti, e nel caso di cui al comma 4, le maggioranze, per la validita' delle sedute e per l'adozione delle deliberazioni, sono calcolate facendo riferimento al numero dei membri rimasti in carica.