Art. 38.
                   Collegio dei revisori dei conti
 
  1.  Il  collegio  dei  revisori dei conti e' composto da tre membri
effettivi e due supplenti, di cui  uno  effettivo  ed  uno  supplente
nominati  dalla  Regione  fra  gli  iscritti  nel ruolo ufficiale dei
revisori dei conti. Gli altri membri sono nominati dal consiglio  dei
delegati  e  scelti  tra  soggetti  esperti  in  materia  contabile e
amministrativa.
  2.  Il  collegio  dei  revisori dei conti resta in carica quanto il
consiglio dei delegati.
  3. Al membro effettivo iscritto nel ruolo  dei  revisori  ufficiali
dei conti e' affidata la presidenza del collegio.
  4. Il collegio dei revisori dei conti:
   a)  esamina  il  bilancio  e il conto consuntivo, predisponendo le
relative relazioni illustrative;
   b) vigila sulla regolare tenuta della contabilita' del consorzio e
ne  riferisce  periodicamente  agli  organi  consortili,  secondo  le
modalita' stabilite nello statuto;
   c)  svolge  le  funzioni  attribuite  al  collegio sindacale dagli
articoli 2397 e seguenti del codice civile;
   d) esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto;
   e) presenta annualmente alla Regione una relazione sulla  gestione
finanziaria del consorzio nonche' sui risultati dell'attivita' di cui
alla lettera c).