Art. 38. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione fra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti. Gli altri membri sono nominati dal consiglio dei delegati e scelti tra soggetti esperti in materia contabile e amministrativa. 2. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica quanto il consiglio dei delegati. 3. Al membro effettivo iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti e' affidata la presidenza del collegio. 4. Il collegio dei revisori dei conti: a) esamina il bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative; b) vigila sulla regolare tenuta della contabilita' del consorzio e ne riferisce periodicamente agli organi consortili, secondo le modalita' stabilite nello statuto; c) svolge le funzioni attribuite al collegio sindacale dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile; d) esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto; e) presenta annualmente alla Regione una relazione sulla gestione finanziaria del consorzio nonche' sui risultati dell'attivita' di cui alla lettera c).