Art. 39.
                            S t a t u t o
 
  1.  Il  consorzio  di  bonifica  e'  retto da uno statuto che detta
disposizioni  per  il  suo  funzionamento,  in  conformita'  con   le
disposizioni della presente legge.
  2. In particolare lo statuto stabilisce:
   a)  il  numero  dei  componenti del consiglio dei delegati e della
deputazione amministrativa;
   b) le competenze degli organi del consorzio  e  le  modalita'  del
relativo esercizio;
   c) le disposizioni per le elezioni degli organi consortili.
  3.  La proposta di statuto e' deliberata dal consiglio dei delegati
a maggioranza assoluta dei relativi componenti ed e'  trasmessa  alla
giunta regionale nei trenta giorni successivi.
  4.  Lo  statuto  e'  approvato  dal consiglio regionale su proposta
della giunta regionale, secondo le modalita' stabilite dall'art.  16.
  5. Lo statuto puo' essere modificato con le stesse modalita'.