Art. 39. S t a t u t o 1. Il consorzio di bonifica e' retto da uno statuto che detta disposizioni per il suo funzionamento, in conformita' con le disposizioni della presente legge. 2. In particolare lo statuto stabilisce: a) il numero dei componenti del consiglio dei delegati e della deputazione amministrativa; b) le competenze degli organi del consorzio e le modalita' del relativo esercizio; c) le disposizioni per le elezioni degli organi consortili. 3. La proposta di statuto e' deliberata dal consiglio dei delegati a maggioranza assoluta dei relativi componenti ed e' trasmessa alla giunta regionale nei trenta giorni successivi. 4. Lo statuto e' approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, secondo le modalita' stabilite dall'art. 16. 5. Lo statuto puo' essere modificato con le stesse modalita'.