Art. 40. Pubblicazione ed esecutivita' delle deliberazioni consortili 1. Le deliberazioni del consiglio dei delegati sono pubblicate, entro sette giorni dall'adozione, mediante affissione per otto giorni consecutivi nell'albo consortile istituito presso la sede del consorzio e diventano esecutive trascorso il termine di affissione. 2. Le deliberazioni assunte dalla deputazione amministrativa, anche sotto forma di provvedimento di urgenza da sottoporre a ratifica del competente organo, sono pubblicate all'albo del consorzio di bonifica a pena di decadenza entro il quindicesimo giorno dalla data della loro adozione. Tali deliberazioni sono immediatamente eseguibili dalla data della loro pubblicazione.