Art. 40.
    Pubblicazione ed esecutivita' delle deliberazioni consortili
 
  1. Le deliberazioni del consiglio  dei  delegati  sono  pubblicate,
entro sette giorni dall'adozione, mediante affissione per otto giorni
consecutivi   nell'albo  consortile  istituito  presso  la  sede  del
consorzio e diventano esecutive trascorso il termine di affissione.
  2. Le deliberazioni assunte dalla deputazione amministrativa, anche
sotto forma di provvedimento di urgenza da sottoporre a ratifica  del
competente organo, sono pubblicate all'albo del consorzio di bonifica
a  pena  di  decadenza  entro il quindicesimo giorno dalla data della
loro adozione.  Tali  deliberazioni  sono  immediatamente  eseguibili
dalla data della loro pubblicazione.