Art. 41.
              Controllo regionale sugli atti consortili
 
  1.  Entro  cinque giorni dalla loro adozione il consorzio trasmette
alla giunta regionale, per il controllo di  competenza,  copia  delle
deliberazioni relative:
   a) ai piani di organizzazione variabile;
   b) all'assunzione di mutui;
   c)  ai piani di classifica per il riparto provvisorio e definitivo
degli oneri di bonifica consortili;
   d) ai bilanci preventivi, alle relative  variazioni  ed  ai  conti
consuntivi.
  2. Entro i trenta giorni successivi alla data del loro ricevimento,
la  giunta regionale ha facolta' di annullare le deliberazioni di cui
al comma 1, ovvero di interrompere il termine per una sola volta,  al
fine  di  richiedere i chiarimenti al consorzio. Qualora il consorzio
non risponda entro venti giorni dal ricevimento  della  richiesta  di
chiarimenti  la  deliberazione  e'  dichiarata  decaduta. Trascorsi i
termini previsti le deliberazioni si intendono approvate ove non  sia
pervenuta notifica di annullamento.