Art. 41. Controllo regionale sugli atti consortili 1. Entro cinque giorni dalla loro adozione il consorzio trasmette alla giunta regionale, per il controllo di competenza, copia delle deliberazioni relative: a) ai piani di organizzazione variabile; b) all'assunzione di mutui; c) ai piani di classifica per il riparto provvisorio e definitivo degli oneri di bonifica consortili; d) ai bilanci preventivi, alle relative variazioni ed ai conti consuntivi. 2. Entro i trenta giorni successivi alla data del loro ricevimento, la giunta regionale ha facolta' di annullare le deliberazioni di cui al comma 1, ovvero di interrompere il termine per una sola volta, al fine di richiedere i chiarimenti al consorzio. Qualora il consorzio non risponda entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimenti la deliberazione e' dichiarata decaduta. Trascorsi i termini previsti le deliberazioni si intendono approvate ove non sia pervenuta notifica di annullamento.