Art. 42.
               Vgilanza regionale e poteri sostitutivi
 
  1. La giunta regionale esercita i poteri sostitutivi sugli atti dei
consorzi  obbligatoriamente previsti entro un termine determinato, ai
sensi della legislazione vigente e dello statuto  consortile,  e  per
gli   atti   sui  quali  siano  stati  posti  rilievi  o  denunce  di
irregolarita'.
  2.  A  tale  fine,  la  giunta  regionale  delibera  l'avvio  della
procedura  di sostituzione, invitando il consorzio a provvedere entro
un termine non  superiore  a  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
deliberazione medesima.
  3.  Qualora  il consorzio non provveda all'adozione dell'atto entro
il termine stabilito, ovvero quando l'atto adottato sia annullato, la
giunta regionale nomina un commissario  ad  acta  per  il  compimento
dello stesso.
  4.  La  giunta  regionale  puo' disporre ispezioni per accertare il
regolare funzionamento degli organi del consorzio.
  5. La giunta regionale dispone lo scioglimento  del  consiglio  dei
delegati in caso di:
   a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto;
   b) persistente inattivita';
   c) gravi irregolarita' amministrative e contabili.
  6. In tali casi la giunta regionale provvede alla contestazione dei
rilievi   ed   invita   il   consiglio   a   presentare   le  proprie
controdeduzioni entro un termine non inferiore a trenta giorni.
  7. Qualora il  consiglio  non  provveda  nel  termine  assegnatogli
ovvero  non  siano  ritenute valide le controdeduzioni presentate, la
giunta regionale delibera lo scioglimento del consiglio e  nomina  un
commissario     straordinario    del    consorzio,    che    provvede
all'amministrazione del medesimo nonche' all'indizione delle elezioni
consortili per la costituzione del nuovo  consiglio.  Il  commissario
straordinario  e'  nominato  per un periodo non superiore a sei mesi.
Per motivate necessita', l'incarico puo'  essere  rinnovato  per  una
sola volta per il medesimo periodo.
  8. Con lo stesso provvedimento viene nominata una consulta composta
da  un  minimo  di cinque consorziati ad un massimo di undici, il cui
parere e' obbligatorio per:
   a) gli atti sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 41;
   b) l'adozione dello statuto consortile e delle relative modifiche;
   c) la proposta del piano generale di  bonifica  e  di  tutela  del
territorio rurale e dei relativi programmi pluriennali d'attuazione;
   d) l'assunzione di mutui.