Art. 42. Vgilanza regionale e poteri sostitutivi 1. La giunta regionale esercita i poteri sostitutivi sugli atti dei consorzi obbligatoriamente previsti entro un termine determinato, ai sensi della legislazione vigente e dello statuto consortile, e per gli atti sui quali siano stati posti rilievi o denunce di irregolarita'. 2. A tale fine, la giunta regionale delibera l'avvio della procedura di sostituzione, invitando il consorzio a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento della deliberazione medesima. 3. Qualora il consorzio non provveda all'adozione dell'atto entro il termine stabilito, ovvero quando l'atto adottato sia annullato, la giunta regionale nomina un commissario ad acta per il compimento dello stesso. 4. La giunta regionale puo' disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli organi del consorzio. 5. La giunta regionale dispone lo scioglimento del consiglio dei delegati in caso di: a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto; b) persistente inattivita'; c) gravi irregolarita' amministrative e contabili. 6. In tali casi la giunta regionale provvede alla contestazione dei rilievi ed invita il consiglio a presentare le proprie controdeduzioni entro un termine non inferiore a trenta giorni. 7. Qualora il consiglio non provveda nel termine assegnatogli ovvero non siano ritenute valide le controdeduzioni presentate, la giunta regionale delibera lo scioglimento del consiglio e nomina un commissario straordinario del consorzio, che provvede all'amministrazione del medesimo nonche' all'indizione delle elezioni consortili per la costituzione del nuovo consiglio. Il commissario straordinario e' nominato per un periodo non superiore a sei mesi. Per motivate necessita', l'incarico puo' essere rinnovato per una sola volta per il medesimo periodo. 8. Con lo stesso provvedimento viene nominata una consulta composta da un minimo di cinque consorziati ad un massimo di undici, il cui parere e' obbligatorio per: a) gli atti sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 41; b) l'adozione dello statuto consortile e delle relative modifiche; c) la proposta del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e dei relativi programmi pluriennali d'attuazione; d) l'assunzione di mutui.