Art. 43. Impugnazione dei provvedimenti consortili 1. Contro le deliberazioni degli organi dei consorzi e' ammessa opposizione, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), da proporsi entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione prevista dall'art. 40. 2. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni e' ammesso ricorso alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di notificazione. 3. La giunta regionale decide con provvedimento definitivo.