Art. 43.
              Impugnazione dei provvedimenti consortili
 
  1.  Contro  le  deliberazioni  degli organi dei consorzi e' ammessa
opposizione, ai sensi dell'art. 7 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica   24   novembre   1971,   n.   1199  (Semplificazione  dei
procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), da proporsi entro
trenta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione prevista
dall'art.  40.
  2. Contro  le  deliberazioni  che  decidono  sulle  opposizioni  e'
ammesso  ricorso alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data
di notificazione.
  3. La giunta regionale decide con provvedimento definitivo.