Art. 44. Comprensori di irrigazione 1. I comprensori d'irrigazione sono delimitati con deliberazione della giunta regionale, tenuto conto dell'esigenza di istituire gli ambiti territoriali di cui all'art. 4, corrispondenti ad unita' omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale, in relazione alle esigenze di coordinamento delle utenze, di organicita' degli interventi irrigui, della unitarieta' delle fonti di approvvigionamento e delle reti di adduzione collettive. 2. A tale scopo i consorzi interessati inviano alla giunta regionale le proprie proposte di delimitazione entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 3. La giunta regionale, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, trasmette le proposte di delimitazione alle province che, entro trenta giorni, fanno pervenire le proprie osservazioni. 4. La giunta regionale, sentita la consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'art. 63, approva la delimitazione dei comprensori di irrigazione nel rispetto delle situazioni in atto.