Art. 44.
                     Comprensori di irrigazione
 
  1. I comprensori d'irrigazione sono  delimitati  con  deliberazione
della  giunta  regionale, tenuto conto dell'esigenza di istituire gli
ambiti territoriali di  cui  all'art.  4,  corrispondenti  ad  unita'
omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale, in relazione alle
esigenze   di   coordinamento  delle  utenze,  di  organicita'  degli
interventi   irrigui,    della    unitarieta'    delle    fonti    di
approvvigionamento e delle reti di adduzione collettive.
  2.  A  tale  scopo  i  consorzi  interessati  inviano  alla  giunta
regionale le proprie proposte di delimitazione  entro  diciotto  mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
  3.  La giunta regionale, verificata la sussistenza delle condizioni
di cui al comma  1,  trasmette  le  proposte  di  delimitazione  alle
province  che,  entro  trenta  giorni,  fanno  pervenire  le  proprie
osservazioni.
  4. La giunta  regionale,  sentita  la  consulta  regionale  per  la
bonifica e l'irrigazione di cui all'art. 63, approva la delimitazione
dei comprensori di irrigazione nel rispetto delle situazioni in atto.