Art. 45.
                       Consorzi di irrigazione
 
  1. A ciascun ambito delimitato ai sensi dell'art. 44 corrisponde un
consorzio di irrigazione territorialmente competente.
  2. I consorzi d'irrigazione privi di personalita' giuridica possono
acquisirla:
   a)  costituendosi in consorzi di miglioramento fondiario di cui al
titolo V, capo II del regio decreto n.  215/1933,  con  le  procedure
previste dall'art. 16 della presente legge;
   b) ai sensi dell'art. 12 del codice civile.
  3.  Ai  consorzi  d'irrigazione,  istituiti o riconosciuti ai sensi
delle norme di cui  al  titolo  V,  capo  Il  del  regio  decreto  n.
215/1933,  il  cui comprensorio sia delimitato ai sensi dell'art. 44,
e' riconosciuta la natura giuridica di consorzio privato di interesse
pubblico.
  4. Fanno parte del consorzio di irrigazione e sono iscritti ad ogni
effetto di legge nel catasto corsortile  i  proprietari  dei  terreni
siti nel comprensorio che sono irrigati con le acque consortili o che
comunque  utilizzando  le  medesime traggono beneficio dall'attivita'
del consorzio. Ne fanno parte inoltre  gli  affittuari  dei  suddetti
terreni che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge,
abbiano  ottenuto  l'iscrizione nel catasto consortile e nei ruoli di
contribuenza per le spese di esercizio.
  5. L'ordinamento dei consorzi di irrigazione  e'  disciplinato  dai
relativi statuti nel rispetto delle norme contenute nel codice civile
e,  per  i  consorzi di miglioramento fondiario, nel regio decreto n.
215/1933.