Art. 46.
                Funzioni dei consorzi di irrigazione
 
  1. Ai consorzi di irrigazione di  cui  all'art.  45,  competono  le
seguenti funzioni:
   a)  esercizio  dell'irrigazione in forma collettiva e manutenzione
delle relative opere, nonche', su concessione  dello  Stato  o  della
Regione,   realizzazione   di  interventi  pubblici  di  manutenzione
straordinaria degli impianti per l'irrigazione collettiva o di  nuovi
impianti  collettivi  anche  in  attuazione degli obiettivi dei fondi
strutturali dell'Unione europea;
   b) realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio di  impianti
di  produzione  di energia sui canali consortili e approvvigionamento
di imprese produttive con le acque fluenti nei canali stessi per  usi
che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le
successive utilizzazioni;
   c)  svolgimento degli ulteriori compiti previsti per i consorzi di
irrigazione dall'art. 27 della legge n. 36/1994;
   d) svolgimento dei  compiti  ad  essi  conferiti  ai  sensi  degli
articoli 1 e 11 della legge n. 183/1989;
   e)  esecuzione,  con  proprio  personale,  di misure e monitoraggi
idrologici, secondo specifici protocolli tecnici regionali;
   f) collaborazione con le autorita' competenti per i  controlli  in
materia  di  qualita'  delle acque, avvalendosi del proprio personale
addetto alla sorveglianza delle opere, nonche' collaborazione con  le
autorita'   competenti   anche  attraverso  la  stipula  di  apposite
convenzioni  per  lo  studio,  la  realizzazione  e  la  gestione  di
iniziative nel settore delle risorse idriche, compresi la depurazione
ed il riutilizzo delle acque reflue;
   g) promozione del riordino fondiario e del riordino irriguo.
  2. I consorzi costituiti ai sensi dell'art. 71 del regio decreto n.
215/1933 o riconosciuti con apposito provvedimento svolgono i compiti
di  polizia  idraulica  e  le  funzioni di cui al titolo VI del regio
decreto n. 368/1904.
  3.  Le spese per resercizio e la manutenzione delle opere irrigue e
per il funzionamento dei  consorzi  sono  ripartite  tra  gli  utenti
beneficiari   iscritti  nel  catasto  consortile.  Il  riparto  viene
effettuato secondo i criteri  indicati  nello  statuto  o  nel  piano
generale di riparto delle spese.