Art. 46. Funzioni dei consorzi di irrigazione 1. Ai consorzi di irrigazione di cui all'art. 45, competono le seguenti funzioni: a) esercizio dell'irrigazione in forma collettiva e manutenzione delle relative opere, nonche', su concessione dello Stato o della Regione, realizzazione di interventi pubblici di manutenzione straordinaria degli impianti per l'irrigazione collettiva o di nuovi impianti collettivi anche in attuazione degli obiettivi dei fondi strutturali dell'Unione europea; b) realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio di impianti di produzione di energia sui canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni; c) svolgimento degli ulteriori compiti previsti per i consorzi di irrigazione dall'art. 27 della legge n. 36/1994; d) svolgimento dei compiti ad essi conferiti ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge n. 183/1989; e) esecuzione, con proprio personale, di misure e monitoraggi idrologici, secondo specifici protocolli tecnici regionali; f) collaborazione con le autorita' competenti per i controlli in materia di qualita' delle acque, avvalendosi del proprio personale addetto alla sorveglianza delle opere, nonche' collaborazione con le autorita' competenti anche attraverso la stipula di apposite convenzioni per lo studio, la realizzazione e la gestione di iniziative nel settore delle risorse idriche, compresi la depurazione ed il riutilizzo delle acque reflue; g) promozione del riordino fondiario e del riordino irriguo. 2. I consorzi costituiti ai sensi dell'art. 71 del regio decreto n. 215/1933 o riconosciuti con apposito provvedimento svolgono i compiti di polizia idraulica e le funzioni di cui al titolo VI del regio decreto n. 368/1904. 3. Le spese per resercizio e la manutenzione delle opere irrigue e per il funzionamento dei consorzi sono ripartite tra gli utenti beneficiari iscritti nel catasto consortile. Il riparto viene effettuato secondo i criteri indicati nello statuto o nel piano generale di riparto delle spese.