Art. 47. Consorzi di irrigazione e bonifica 1. I consorzi di irrigazione costituiti ai sensi dell'art. 71 del regio decreto n. 215/1933, o riconosciuti con apposito provvedimento, possono svolgere in tutto il proprio comprensorio o su parte dello stesso, oltre alle funzioni proppe dei consorzi di irrigazione, anche attivita' di bonifica qualora ottengano, ai sensi dell'art. 7, per il territorio interessato a tale attivita', la classifica di bonifica e costituiscano a tale fine una separata gestione bonifica, secondo apposita previsione statutaria. 2. La gestione bonifica e' sottoposta alla disciplina prevista dalla presente legge. 3. Gli enti pubblici che erogano finanziamenti per la realizzazione di opere di bonifica nominano loro rappresentanti negli organi statutari finalizzati alla predetta attivita', secondo le indicazioni contenute nello statuto consortile. 4. I consorzi di irrigazione descritti nel presente articolo assumono la denominazione di consorzi di irrigazione e bonifica e conservano la natura giuridica dei consorzi di irrigazione.