Art. 47.
                 Consorzi di irrigazione e bonifica
 
  1.  I  consorzi di irrigazione costituiti ai sensi dell'art. 71 del
regio decreto n. 215/1933, o riconosciuti con apposito provvedimento,
possono svolgere in tutto il proprio comprensorio o  su  parte  dello
stesso, oltre alle funzioni proppe dei consorzi di irrigazione, anche
attivita' di bonifica qualora ottengano, ai sensi dell'art. 7, per il
territorio  interessato a tale attivita', la classifica di bonifica e
costituiscano a tale fine una  separata  gestione  bonifica,  secondo
apposita previsione statutaria.
  2.  La  gestione  bonifica  e'  sottoposta alla disciplina prevista
dalla presente legge.
  3. Gli enti pubblici che erogano finanziamenti per la realizzazione
di opere  di  bonifica  nominano  loro  rappresentanti  negli  organi
statutari finalizzati alla predetta attivita', secondo le indicazioni
contenute nello statuto consortile.
  4.  I  consorzi  di  irrigazione  descritti  nel  presente articolo
assumono la denominazione di consorzi di  irrigazione  e  bonifica  e
conservano la natura giuridica dei consorzi di irrigazione.