Art. 48. Funzioni dei consorzi di irrigazione e bonifica 1. Ai consorzi di irrigazione e bonifica, limitatamente al territorio classificato di bonifica, competono oltre alle funzioni che l'art. 46 assegna ai consorzi di irrigazione, tutte le funzioni che la presente legge affida ai consorzi di bonifica ai sensi degli articoli 14 e 25. 2. I consorzi di irrigazione e bonifica, al pari dei consorzi di bonifica, possono, sulla base di accordi da stipularsi tra gli enti interessati, assumere incarichi da parte della Regione, delle provincie, dei comuni e loro consorzi per lo studio, la realizzazione e la gestione di iniziative nel settore delle risorse idriche, compresi il controllo delle acque sotterranee, la depurazione e il riutilizzo delle acque reflue e gli acquedotti rurali; possono altresi' assumere incarichi nei settori della difesa del suolo e della salvaguardia e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente.