Art. 48.
           Funzioni dei consorzi di irrigazione e bonifica
 
  1.   Ai  consorzi  di  irrigazione  e  bonifica,  limitatamente  al
territorio classificato di bonifica, competono  oltre  alle  funzioni
che  l'art.  46 assegna ai consorzi di irrigazione, tutte le funzioni
che la presente legge affida ai consorzi di bonifica ai  sensi  degli
articoli 14 e 25.
  2.  I  consorzi  di irrigazione e bonifica, al pari dei consorzi di
bonifica, possono, sulla base di accordi da stipularsi tra  gli  enti
interessati,   assumere  incarichi  da  parte  della  Regione,  delle
provincie, dei comuni e loro consorzi per lo studio, la realizzazione
e la gestione  di  iniziative  nel  settore  delle  risorse  idriche,
compresi  il  controllo  delle acque sotterranee, la depurazione e il
riutilizzo delle  acque  reflue  e  gli  acquedotti  rurali;  possono
altresi'  assumere  incarichi  nei  settori  della difesa del suolo e
della  salvaguardia  e  della   valorizzazione   del   territorio   e
dell'ambiente.