Art. 5. Riordino irriguo volontario 1. Al fine di favorire il riordino irriguo negli ambiti territoriali dei consorzi di bonifica, dei consorzi di irrigazione e dei consorzi di irrigazione e bonifica, la Regione, concedendo il contributo finanziario di cui all'art. 52, incentiva la cessione volontaria dei diritti d'acqua a favore dei citati consorzi, cui e' riconosciuto diritto di prelazione. 2. Con l'acquisizione dei diritti d'acqua di cui al comma 1, ai terreni del comprensorio consortile vengono assicurati, nei limiti della disponibilita' naturale del corpo idrico e fatto salvo il rilascio in alveo del deflusso minimo vitale, i quantitativi d'acqua che risultano rispondenti, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), all'effettivo fabbisogno idrico in funzione della superficie da irrigare, dei consumi idrici medi delle colture praticate e dei metodi di irrigazione adottati: i terreni stessi sono assoggettati ai contributi consortili in ragione del beneficio, con le modalita' e le prescrizioni determinate dal consorzio. 3. Nel caso in cui la richiesta dei diritti d'acqua provenga da piu' consorzi, siano essi consorzi di bonifica, consorzi di irrigazione o consorzi di irrigazione e bonifica, sentito il parere della consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'art. 63, e' data priorita' al soggetto che dimostri di perseguire la piu razionale utilizzazione della risorsa idrica in relazione ai criteri previsti dall'art. 9 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.