Art. 5.
                     Riordino irriguo volontario
 
  1.  Al  fine  di  favorire  il  riordino   irriguo   negli   ambiti
territoriali  dei consorzi di bonifica, dei consorzi di irrigazione e
dei consorzi di irrigazione e bonifica,  la  Regione,  concedendo  il
contributo  finanziario  di  cui  all'art.  52, incentiva la cessione
volontaria dei diritti d'acqua a favore dei citati consorzi,  cui  e'
riconosciuto diritto di prelazione.
  2.  Con  l'acquisizione  dei  diritti d'acqua di cui al comma 1, ai
terreni del comprensorio consortile vengono  assicurati,  nei  limiti
della  disponibilita'  naturale  del  corpo  idrico  e fatto salvo il
rilascio in alveo del deflusso minimo vitale, i quantitativi  d'acqua
che   risultano   rispondenti,  ai  sensi  dell'art.  7  del  decreto
legislativo  12  luglio  1993,  n.  275  (Riordino  in   materia   di
concessione  di  acque pubbliche), all'effettivo fabbisogno idrico in
funzione della superficie da irrigare, dei consumi idrici medi  delle
colture  praticate  e  dei  metodi di irrigazione adottati: i terreni
stessi sono assoggettati ai  contributi  consortili  in  ragione  del
beneficio,  con  le  modalita'  e  le  prescrizioni  determinate  dal
consorzio.
  3. Nel caso in cui la richiesta dei  diritti  d'acqua  provenga  da
piu'   consorzi,   siano  essi  consorzi  di  bonifica,  consorzi  di
irrigazione o consorzi di irrigazione e bonifica, sentito  il  parere
della  consulta  regionale  per  la  bonifica  e l'irrigazione di cui
all'art. 63, e' data priorita' al soggetto che dimostri di perseguire
la piu razionale utilizzazione della risorsa idrica in  relazione  ai
criteri  previsti  dall'art.  9 del testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775.