Art. 51.
           Riordino dei consorzi di irrigazione esistenti
 
  1. La Regione in  considerazione  dell'elevato  numero  di  piccoli
consorzi di irrigazione esistenti, diffusi sul territorio, al fine di
rendere piu' organici gli interventi a favore dell'attivita' irrigua,
incentiva,  con  le  provvidenze  di  cui  all'art. 52, i consorzi di
irrigazione, il cui comprensorio sia delimitato  ai  sensi  dell'art.
44.
  2.  I  consorzi  di irrigazione di cui all'art. 45, comma l possono
essere costituiti anche attraverso la fusione di organismi consortili
esistenti, ovvero con la formazione di consorzi di secondo grado.
  3. Allo stesso scopo  la  Regione,  qualora  non  si  ravvisino  le
condizioni  per  realizzare  le  fusioni,   muove, tenuto conto della
realta'  esistente,  la  costituzione,  oltre  che  dei  consorzi  di
irrigazione  di  cui al comma 1, anche di coutenze ai sensi dell'art.
49.
  4. I consorzi di irrigazione esistenti che risultano di  estensione
troppo  limitata  per  poter  economicamente  disporre  di moderne ed
efficienti strutture  tecniche  ed  amministrative,  hanno  facolta',
qualora  ne  ravvisino  la convenienza economica, di concordare con i
consorzi esistenti idoneamente organizzati,  indipendentemente  dalla
localizzazione   dei  rispettivi  comprensori,  forme  volontarie  di
collaborazione e di aggregazione.
  5. In mancanza di iniziativa da parte dei consorzi esistenti,  allo
scopo  di  acquisire  una  piu'  efficiente ed organica funzionalita'
dell'esercizio irriguo, la  consulta  regionale  per  la  bonifica  e
l'irrigazione  di  cui all'art. 63, entro sei mesi dalla scadenza del
termine previsto  al  comma  2  dell'art.  44,  sentite  le  province
interessate,   presenta   proposte   alla  giunta  regionale  per  la
riorganizzazione  dei  consorzi  di  irrigazione,  a  condizione  che
sussista  l'assenso della maggioranza dei soci che rappresenti almeno
la maggioranza della superficie irrigata di ciascun consorzio.
  6. Con l'entrata in  vigore  della  presente  legge  gli  esistenti
consorzi  di  miglioramento  fondiario  che operano su comprensori di
antica irrigazione classificati di bonifica e che gia' dispongono  di
una  separata gestione bonifica e dei relativi organi statutari, sono
considerati, a tutti gli effetti, quali  consorzi  di  irrigazione  e
bonifica di cui all'art.  47.