Art. 51. Riordino dei consorzi di irrigazione esistenti 1. La Regione in considerazione dell'elevato numero di piccoli consorzi di irrigazione esistenti, diffusi sul territorio, al fine di rendere piu' organici gli interventi a favore dell'attivita' irrigua, incentiva, con le provvidenze di cui all'art. 52, i consorzi di irrigazione, il cui comprensorio sia delimitato ai sensi dell'art. 44. 2. I consorzi di irrigazione di cui all'art. 45, comma l possono essere costituiti anche attraverso la fusione di organismi consortili esistenti, ovvero con la formazione di consorzi di secondo grado. 3. Allo stesso scopo la Regione, qualora non si ravvisino le condizioni per realizzare le fusioni, muove, tenuto conto della realta' esistente, la costituzione, oltre che dei consorzi di irrigazione di cui al comma 1, anche di coutenze ai sensi dell'art. 49. 4. I consorzi di irrigazione esistenti che risultano di estensione troppo limitata per poter economicamente disporre di moderne ed efficienti strutture tecniche ed amministrative, hanno facolta', qualora ne ravvisino la convenienza economica, di concordare con i consorzi esistenti idoneamente organizzati, indipendentemente dalla localizzazione dei rispettivi comprensori, forme volontarie di collaborazione e di aggregazione. 5. In mancanza di iniziativa da parte dei consorzi esistenti, allo scopo di acquisire una piu' efficiente ed organica funzionalita' dell'esercizio irriguo, la consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'art. 63, entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto al comma 2 dell'art. 44, sentite le province interessate, presenta proposte alla giunta regionale per la riorganizzazione dei consorzi di irrigazione, a condizione che sussista l'assenso della maggioranza dei soci che rappresenti almeno la maggioranza della superficie irrigata di ciascun consorzio. 6. Con l'entrata in vigore della presente legge gli esistenti consorzi di miglioramento fondiario che operano su comprensori di antica irrigazione classificati di bonifica e che gia' dispongono di una separata gestione bonifica e dei relativi organi statutari, sono considerati, a tutti gli effetti, quali consorzi di irrigazione e bonifica di cui all'art. 47.