Art. 52.
              Finanziamenti regionali per l'irrigazione
 
  1.  A  favore  dei  consorzi  d'irrigazione, cosi' come individuati
all'art. 45, possono essere concessi contributi in conto capitale:
   a) fino al 95 per cento entro il limite  della  spesa  considerata
ammissibile,  per  la  ricerca,  la raccolta e la distribuzione delle
acque a scopo irriguo, per l'acquisto  delle  relative  attrezzature,
per  la  realizzazione  o  la  sistemazione dei laghetti artificiali,
anche se destinati unicamente all'acquacoltura e per le  sistemazioni
idraulico-agrarie del suolo;
   b)  fino  al  50 per cento del valore di trasferimento relativo al
riordino irriguo volontario di cui all'art. 5.