Art. 52. Finanziamenti regionali per l'irrigazione 1. A favore dei consorzi d'irrigazione, cosi' come individuati all'art. 45, possono essere concessi contributi in conto capitale: a) fino al 95 per cento entro il limite della spesa considerata ammissibile, per la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, per l'acquisto delle relative attrezzature, per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente all'acquacoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo; b) fino al 50 per cento del valore di trasferimento relativo al riordino irriguo volontario di cui all'art. 5.