Art. 53.
                      Consorzi di secondo grado
 
  1. Per la coordinata realizzazione e gestione di opere di  bonifica
e   dei   servizi  di  interesse  comune  a  piu'  consorzi,  possono
costituirsi consorzi di  secondo  grado  tra  consorzi  di  bonifica,
consorzi  di  irrigazione,  consorzi  di  irrigazione  e  bonifica  e
comunita' montane.
  2. Alla costituzione dei consorzi di secondo grado di cui al  comma
1 possono partecipare anche enti pubblici e privati ed altri soggetti
interessati alla realizzazione e alla gestione di opere di bonifica e
di servizi di interesse comune.
  3.  L'iniziativa per la costituzione dei consorzi di cui ai commi 1
e 2 puo' essere assunta  da  uno  o  piu'  dei  soggetti  interessati
nonche' dalla Regione.
  4.  La  costituzione  dei  consorzi  di  cui  ai  commi  1  e  2 e'
deliberata,  su  proposta  della  giunta  regionale,  dal   consiglio
regionale,  con  l'approvazione  dei  rispettivi  statuti  che devono
definirne  i  compiti,  le  finalita',  la   natura   giuridica,   la
composizione degli organi amministrativi e le norme di funzionamento.