Art. 53. Consorzi di secondo grado 1. Per la coordinata realizzazione e gestione di opere di bonifica e dei servizi di interesse comune a piu' consorzi, possono costituirsi consorzi di secondo grado tra consorzi di bonifica, consorzi di irrigazione, consorzi di irrigazione e bonifica e comunita' montane. 2. Alla costituzione dei consorzi di secondo grado di cui al comma 1 possono partecipare anche enti pubblici e privati ed altri soggetti interessati alla realizzazione e alla gestione di opere di bonifica e di servizi di interesse comune. 3. L'iniziativa per la costituzione dei consorzi di cui ai commi 1 e 2 puo' essere assunta da uno o piu' dei soggetti interessati nonche' dalla Regione. 4. La costituzione dei consorzi di cui ai commi 1 e 2 e' deliberata, su proposta della giunta regionale, dal consiglio regionale, con l'approvazione dei rispettivi statuti che devono definirne i compiti, le finalita', la natura giuridica, la composizione degli organi amministrativi e le norme di funzionamento.