Art. 54.
            Attuazione del programma triennale regionale
                  della bonifica e dell'irrigazione
 
  1.  Il  programma di cui all'art. 3 e' valido per un triennio ed e'
aggiornato annualmente in funzione  del  bilancio  pluriennale  della
Regione.
  2.  Il  programma,  con riferimento alle disponibilita' finanziarie
indicate dal bilancio della Regione,  individua  per  ciascuno  degli
anni considerati e per ogni comprensorio:
   a)  le  nuove  opere  pubbliche  di bonifica e di irrigazione e le
opere di manutenzione straordinaria,  specificando  per  ciascuna  di
esse  la  spesa  presunta,  l'eventuale concorso degli enti locali ai
sensi dell'art. 12, noncbe  la  misura  del  concorso  a  carico  dei
proprietari immobiliari interessati di cui all'art. 21;
   b)  le nuove opere di bonifica di competenza privata e l'ammontare
complessivo dell'eventuale contributo regionale concesso per la  loro
realizzazione.
  3. Nelle more dell'approvazione del programma triennale di bonifica
e  di  irrigazione,  gli  interventi  previsti  nei piani generali di
bonifica e di tutela del territorio rurale sono realizzati sulla base
di un programma annuale approvato dalla giunta regionale  nell'ambito
degli  stanziamenti  iscritti  sui  competenti  capitoli del bilancio
annuale della Regione e secondo i criteri e le  priorita'  da  questa
individuate, sentito il parere della commissione consultiva regionale
per  l'agricoltura  e  le  foreste  di  cui  all'art.  8  della legge
regionale n. 63/1978, come sostituito dall'allegato all'art. 2  della
legge regiou'ale 28 ottobre 1986, n. 44.