Art. 55.
          Procedure per la redazione dei programmi annuali
 
  1.  I  consorzi  di  irrigazione  di cui all'art. 45, i consorzi di
irrigazione e bonifica di cui all'art. 47 e i consorzi  di  bonifica,
in  conformita'  delle indicazioni deliberate dal consiglio regionale
su  proposta  della  giunta  regionale,  elaborano  la  proposta   di
programma  annuale relativa ai comprensori di propria competenza e la
trasmettono entro il 31 maggio di ogni anno alla giunta regionale.
  2.  La  proposta  e'  contestualmente  inviata  agli  enti   locali
interessati per territorio.
  3.  Entro  il  31  luglio  di  ogni anno tali enti trasmettono alla
giunta regionale eventuali  osservazioni  in  ordine  alla  priorita'
degli  interventi  previsti  e  al  coordinamento  con le altre opere
pubbliche che interessano il medesimo territorio.
  4. Entro il 30 settembre di ogni anno la giunta  regionale,  tenuto
conto delle osservazioni ricevute, approva il programma.
  5.  Il  programma  cosi'  approvato  e'  pubblicato  nel Bollettino
ufficiale della Regione.