Art. 55. Procedure per la redazione dei programmi annuali 1. I consorzi di irrigazione di cui all'art. 45, i consorzi di irrigazione e bonifica di cui all'art. 47 e i consorzi di bonifica, in conformita' delle indicazioni deliberate dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, elaborano la proposta di programma annuale relativa ai comprensori di propria competenza e la trasmettono entro il 31 maggio di ogni anno alla giunta regionale. 2. La proposta e' contestualmente inviata agli enti locali interessati per territorio. 3. Entro il 31 luglio di ogni anno tali enti trasmettono alla giunta regionale eventuali osservazioni in ordine alla priorita' degli interventi previsti e al coordinamento con le altre opere pubbliche che interessano il medesimo territorio. 4. Entro il 30 settembre di ogni anno la giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni ricevute, approva il programma. 5. Il programma cosi' approvato e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.