Art. 58. Contributi regionali per la fusione dei consorzi 1. La Regione, al fine di favorire la fusione di organismi consortili esistenti, concede contributi in conto capitale, entro le seguenti misure: a) fino al 100 per cento per le spese notarili, fiscali e professionali documentate e riconosciute ammissibili; b) fino al 95 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere necessarie e funzionali al comprensorio conseguente alla fusione stessa.