Art. 58.
          Contributi regionali per la fusione dei consorzi
 
  1. La  Regione,  al  fine  di  favorire  la  fusione  di  organismi
consortili  esistenti, concede contributi in conto capitale, entro le
seguenti misure:
   a) fino al  100  per  cento  per  le  spese  notarili,  fiscali  e
professionali documentate e riconosciute ammissibili;
   b)  fino  al 95 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per
la realizzazione delle opere necessarie e funzionali al  comprensorio
conseguente alla fusione stessa.