Art. 59.
                         Interventi urgenti
 
  1.  Al  verificarsi  di  una  situazione  di particolare emergenza,
qualora siano  necessari  interventi  urgenti  ed  indifferibili  per
garantire  la funzionalita' delle opere di bonifica e di irrigazione,
per evitare danni alle medesime ed in generale a persone ed immobili,
lo stanziamento previsto per i contributi a favore dei consorzi  puo'
essere  utilizzato,  nel limite massimo del quindici per cento per le
spese  di  pronto   intervento,   quale   anticipazione   dei   fondi
riconosciuti  dallo  Stato  alla Regione per lo stesso titolo in base
alle leggi vigenti.
  2. In caso di mancato  accoglimento  da  parte  dello  Stato  della
proposta  regionale  di declaratoria della eccezionalita' dell'evento
calamitoso, oppure nell'eventualita' di minori  assegnazioni  statali
rispetto  alle  somme  anticipate dalla Regione, la stessa reintegra,
fino al limite massimo indicato al comma 1, il finanziamento per  gli
interventi di cui al presente articolo.