Art. 59. Interventi urgenti 1. Al verificarsi di una situazione di particolare emergenza, qualora siano necessari interventi urgenti ed indifferibili per garantire la funzionalita' delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime ed in generale a persone ed immobili, lo stanziamento previsto per i contributi a favore dei consorzi puo' essere utilizzato, nel limite massimo del quindici per cento per le spese di pronto intervento, quale anticipazione dei fondi riconosciuti dallo Stato alla Regione per lo stesso titolo in base alle leggi vigenti. 2. In caso di mancato accoglimento da parte dello Stato della proposta regionale di declaratoria della eccezionalita' dell'evento calamitoso, oppure nell'eventualita' di minori assegnazioni statali rispetto alle somme anticipate dalla Regione, la stessa reintegra, fino al limite massimo indicato al comma 1, il finanziamento per gli interventi di cui al presente articolo.