Art. 6.
        Collaborazione, concertazione e accordi di programma
 
  1.  Allo  scopo  di  realizzare  sul  territorio  la   piu'   ampia
collaborazione  e  concertazione  tra i consorzi di cui alla presente
legge e gli enti locali, la Regione promuove accordi di programma  ai
sensi  dell'art.    27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento
delle autonomie locali), e successive  modificazioni,  nonche'  patti
territoriali e intese interistituzionali.
  2.  I  consorzi  possono  altresi'  stipulare,  nel  rispetto delle
disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli enti locali per la
realizzazione di azioni di  comune  interesse,  per  la  gestione  in
comune  di  specifici  servizi  e  comunque  per  il conseguimento di
obiettivi comuni rientranti nell'ambito  delle  rispettive  finalita'
istituzionali.