Art. 6. Collaborazione, concertazione e accordi di programma 1. Allo scopo di realizzare sul territorio la piu' ampia collaborazione e concertazione tra i consorzi di cui alla presente legge e gli enti locali, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modificazioni, nonche' patti territoriali e intese interistituzionali. 2. I consorzi possono altresi' stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi e comunque per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalita' istituzionali.