Art. 60. Interventi della giunta regionale 1. La giunta regionale promuove e finanzia, con le forme previste dall'ordinamento regionale, rilevamenti, indagini, studi e ricerche per realizzare una migliore conoscenza e valutazione degli aspetti fisici, ambientali, sociali ed economici, finalizzati all'elaborazione del piano regionale per le attivita' di bonifica e irrigazione di cui all'art. 2, nonche' per particolari necessita' che si manifestino in un periodo successivo a tale elaborazione. 2. Le spese per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, sono autorizzate in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attivita' dell'amministrazione regionale) e successive modifiche ed integrazioni.