Art. 60.
                  Interventi della giunta regionale
 
  1.  La  giunta regionale promuove e finanzia, con le forme previste
dall'ordinamento regionale, rilevamenti, indagini, studi  e  ricerche
per  realizzare  una  migliore conoscenza e valutazione degli aspetti
fisici,    ambientali,    sociali    ed    economici,     finalizzati
all'elaborazione  del  piano regionale per le attivita' di bonifica e
irrigazione di cui all'art. 2, nonche' per particolari necessita' che
si manifestino in un periodo successivo a tale elaborazione.
  2.  Le  spese  per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, sono
autorizzate in deroga a quanto  previsto  dalla  legge  regionale  25
gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni
nell'ambito    dell'attivita'   dell'amministrazione   regionale)   e
successive modifiche ed integrazioni.