Art. 62.
          Sistema informativo della bonifica ed irrigazione
 
  1. Al fine di raccogliere, organizzare, elaborare e diffondere dati
ed  elaborati, anche cartografici, sulla bonifica, l'irrigazione e lo
spazio rurale, e' costituito presso la giunta  regionale  il  Sistema
informativo  della  bonifica  ed  irrigazione,  di seguito denominato
SIBI.
  2. Il SIBI contiene in forma organizzata e  facilmente  accessibile
le   informazioni   necessarie   per  migliorare  la  gestione  e  la
trasparenza  amministrativa,  conoscere  lo  stato,  la  consistenza,
l'ubicazione   delle  opere  idrauliche  e  irrigue  sul  territorio,
documentare lo stato  e  le  caratteristiche  delle  risorse  fisiche
comprensoriali,  supportare l'attivita' di elaborazione ed attuazione
dei piani e programmi regionali e comprensoriali.
  3. Per  la  realizzazione  del  SIBI,  la  Regione  puo'  stipulare
apposite  convenzioni  e  collegamenti  con  altri  enti, strutture e
sistemi informativi ed avvalersi di  tecnici  ed  esperti  nel  campo
informativo, socioeconomico e territoriale.
  4.  Il  SIBI  e'  raccordato  con tutti i sistemi informativi della
Regione.