Art. 62. Sistema informativo della bonifica ed irrigazione 1. Al fine di raccogliere, organizzare, elaborare e diffondere dati ed elaborati, anche cartografici, sulla bonifica, l'irrigazione e lo spazio rurale, e' costituito presso la giunta regionale il Sistema informativo della bonifica ed irrigazione, di seguito denominato SIBI. 2. Il SIBI contiene in forma organizzata e facilmente accessibile le informazioni necessarie per migliorare la gestione e la trasparenza amministrativa, conoscere lo stato, la consistenza, l'ubicazione delle opere idrauliche e irrigue sul territorio, documentare lo stato e le caratteristiche delle risorse fisiche comprensoriali, supportare l'attivita' di elaborazione ed attuazione dei piani e programmi regionali e comprensoriali. 3. Per la realizzazione del SIBI, la Regione puo' stipulare apposite convenzioni e collegamenti con altri enti, strutture e sistemi informativi ed avvalersi di tecnici ed esperti nel campo informativo, socioeconomico e territoriale. 4. Il SIBI e' raccordato con tutti i sistemi informativi della Regione.