Art. 63. Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione 1. E' costituita presso la giunta regionale la Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione. La Consulta e' organo consultivo della Regione per gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge. 2. La Consulta e' nominata dal Presidente della giunta regionale ed e' composta da quindici membri di cui: a) un rappresentante dell'Unione regionale del Piemonte dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni, dei miglioramenti fondiari; b) un rappresentante designato dai consorzi di bonifica di cui all'art. 13; c) un rappresentante designato dai consorzi di irrigazione e bonifica di cui all'art. 47; d) un rappresentante designato dai consorzi di irrigazione di cui all'art. 45; e) un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; f) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; g) un rappresentante dei comuni desiganto dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); h) un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione delle province piemontesi (UPP); i) tre funzionari della Regione, in rappresentanza dei settori regionali competenti in materia di agricoltura, lavori pubblici, risorse idriche e ambiente. 3. La Consulta e' presieduta dall'Assessore regionale all'agricoltura o da un suo delegato. 4. Il funzionamento della Consulta e' disciplinato dalla giunta regionale.