Art. 63.
         Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione
 
  1. E' costituita presso la giunta regionale la  Consulta  regionale
per  la  bonifica  e  l'irrigazione. La Consulta e' organo consultivo
della Regione  per  gli  adempimenti  connessi  all'attuazione  della
presente legge.
  2. La Consulta e' nominata dal Presidente della giunta regionale ed
e' composta da quindici membri di cui:
   a)   un   rappresentante   dell'Unione   regionale   del  Piemonte
dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle  irrigazioni,  dei
miglioramenti fondiari;
   b)  un  rappresentante  designato  dai consorzi di bonifica di cui
all'art. 13;
   c) un rappresentante  designato  dai  consorzi  di  irrigazione  e
bonifica di cui all'art. 47;
   d)  un rappresentante designato dai consorzi di irrigazione di cui
all'art. 45;
   e)  un  rappresentante  per  ognuna   delle   tre   organizzazioni
professionali   agricole   maggiormente   rappresentative  a  livello
regionale;
   f)  tre  rappresentanti  delle  organizzazioni   cooperativistiche
agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
   g)   un  rappresentante  dei  comuni  desiganto  dall'Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI);
   h)  un  rappresentante  delle   province   interessate   designato
dall'Unione delle province piemontesi (UPP);
   i)  tre  funzionari  della  Regione, in rappresentanza dei settori
regionali competenti in  materia  di  agricoltura,  lavori  pubblici,
risorse idriche e ambiente.
  3.    La    Consulta   e'   presieduta   dall'Assessore   regionale
all'agricoltura o da un suo delegato.
  4. Il funzionamento della Consulta  e'  disciplinato  dalla  giunta
regionale.