Art. 65.
                          Norme finanziarie
 
  1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno
finanziario  1999  la spesa di L. 350.000.000 per le spese correnti e
la spesa di L. 6.300.000.000 per spese di investimento.
  2. Nello stato di previsione della spesa  vengono  conseguentemente
istituiti  appositi  capitoli con le denominazioni sottospecificate e
gli stanziamenti a fianco indicati:
   a) "Spese per studi e ricerche per la redazione del piano  di  cui
all'art.  60  e per le spese notarili, fiscali e professionali di cui
all'art. 58, L. 350.000.000";
   b)   "Contributi  in  conto  capitale  per  opere  di  bonifica  e
irrigazione private obbligatorie, L. 2.800.000.000";
   c) "Contributi In conto capitale  per  la  manutenzione  di  opere
pubbliche  di  bonifica  e  irrigazione e opere private di bonifica e
irrigazione, L. 1.000.000.000";
   d)  "Contributi  in  conto  capitale  di  cui  all'art.  52,  lire
1.250.000.000";
   e)  "Contributi  in  conto  capitale  di  cui  all'art.  58,  lire
1.250.000.000".
  3. Alla copertura  degli  oneri  finanziari  si  provvede  mediante
riduzione  di L. 350.000.000 dal capitolo 15910 e di L. 6.300.000.000
dal capitolo 27170.
  4. Fra i capitoli indicati al comma 3, e' autorizzato lo storno  di
fondi  in via di compensazione mediante provvementi amministrativi in
deroga al disposto dell'art. 42 della  legge  regionale  29  dicembre
1981, n. 55 (Norme di contabilita' regionale).
  5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale e'
altesi istituito un capitolo denominato: "Introito dei proventi delle
contravvenzioni  alle norme di polizia idraulica elevate dai consorzi
di bonifica con la dotazione ''per memoria''".
  6. Per gli anni successivi si provvede in sede  di  predisposizione
dei relativi bilanci.