Art. 65. Norme finanziarie 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 1999 la spesa di L. 350.000.000 per le spese correnti e la spesa di L. 6.300.000.000 per spese di investimento. 2. Nello stato di previsione della spesa vengono conseguentemente istituiti appositi capitoli con le denominazioni sottospecificate e gli stanziamenti a fianco indicati: a) "Spese per studi e ricerche per la redazione del piano di cui all'art. 60 e per le spese notarili, fiscali e professionali di cui all'art. 58, L. 350.000.000"; b) "Contributi in conto capitale per opere di bonifica e irrigazione private obbligatorie, L. 2.800.000.000"; c) "Contributi In conto capitale per la manutenzione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione e opere private di bonifica e irrigazione, L. 1.000.000.000"; d) "Contributi in conto capitale di cui all'art. 52, lire 1.250.000.000"; e) "Contributi in conto capitale di cui all'art. 58, lire 1.250.000.000". 3. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede mediante riduzione di L. 350.000.000 dal capitolo 15910 e di L. 6.300.000.000 dal capitolo 27170. 4. Fra i capitoli indicati al comma 3, e' autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvementi amministrativi in deroga al disposto dell'art. 42 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilita' regionale). 5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale e' altesi istituito un capitolo denominato: "Introito dei proventi delle contravvenzioni alle norme di polizia idraulica elevate dai consorzi di bonifica con la dotazione ''per memoria''". 6. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.