Art. 7. Comprensori di bonifica 1. I comprensori di bonifica sono delimitati dalla Regione, al di fuori dei territori ai quali si applica la normativa regionale relativa alle zone montane. Tenuto conto dell'esigenza di istituire gli ambiti di cui all'art. 4, i comprensori di bonifica devono corrispondere ad unita' omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale in rapporto alle esigenze di organicita' dell'azione pubblica di bonifica e di difesa del suolo e del coordinamento dell'intervento pubblico con quello privato. Gli stessi ambiti, qualora confinino con il territorio di una comunita' montana, devono essere individuati d'intesa con la medesima. 2. Per la delimitazione dei comprensori di bonifica, la giunta regionale trasmette alle province e ai comuni interessati le proposte di delimitazione fatte pervenire dai privati con le modalita' previste dagli articoli 16 e 17. 3. I comuni formulano eventuali osservazioni entro sessanta giorni e le trasmettono alle province che esprimono il proprio parere e lo inviano alla giunta regionale unitamente alle osservazioni dei comuni. 4. La giunta regionale, valutati i pareri e le osservazioni ricevute, definisce la delimitazione e la trasmette al consiglio regionale per l'approvazione. 5. La cartografia relativa e' depositata presso la giunta regionale, dove chiunque puo' prenderne visione ed estrarne copia con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni.