Art. 7.
                       Comprensori di bonifica
 
  1.  I  comprensori di bonifica sono delimitati dalla Regione, al di
fuori dei territori  ai  quali  si  applica  la  normativa  regionale
relativa  alle  zone montane. Tenuto conto dell'esigenza di istituire
gli ambiti di cui  all'art.  4,  i  comprensori  di  bonifica  devono
corrispondere  ad  unita'  omogenee  sotto  il  profilo idrografico e
funzionale in  rapporto  alle  esigenze  di  organicita'  dell'azione
pubblica  di  bonifica  e  di  difesa  del  suolo e del coordinamento
dell'intervento pubblico  con  quello  privato.  Gli  stessi  ambiti,
qualora  confinino con il territorio di una comunita' montana, devono
essere individuati d'intesa con la medesima.
  2. Per la delimitazione dei  comprensori  di  bonifica,  la  giunta
regionale trasmette alle province e ai comuni interessati le proposte
di  delimitazione  fatte  pervenire  dai  privati  con  le  modalita'
previste dagli articoli 16 e 17.
  3. I comuni formulano eventuali osservazioni entro sessanta  giorni
e  le  trasmettono alle province che esprimono il proprio parere e lo
inviano  alla  giunta  regionale  unitamente  alle  osservazioni  dei
comuni.
  4.  La  giunta  regionale,  valutati  i  pareri  e  le osservazioni
ricevute, definisce la delimitazione  e  la  trasmette  al  consiglio
regionale per l'approvazione.
  5.   La   cartografia  relativa  e'  depositata  presso  la  giunta
regionale, dove chiunque puo' prenderne visione ed estrarne copia con
le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai
documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni.