Art. 2. La denominazione e la declaratoria della scheda n. 1 "Servizio affari giuridico-amministrativi" dell'allegato A della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., sono modificate come segue: "1. Servizio rapporti comunitari. - 1. Il servizio coordina gli adempimenti inerenti la programmazione dei fondi strutturali attraverso gli strumenti previsti dai regolamenti dell'Unione europea. 2. Promuove e coordina le azioni pilota e i programmi di iniziativa comunitaria nonche' quelli finanziati attraverso altri fondi comunitari. Svolge il monitoraggio e i controlli sulla gestione dei fondi strutturali previsti dalla normativa comunitaria e le attivita' connesse con la rendicontazione delle iniziative realizzate. 3. Fornisce supporto per l'attuazione delle iniziative e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea da realizzare in partenariato con le regioni europee. 4. Fornisce supporto alle strutture provinciali per il recepimento delle direttive comunitarie e per la verifica della legislazione provinciale rispetto alle disposizioni della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale. 5. Fornisce supporto alle strutture provinciali in ordine alle notifiche dei provvedimenti da trasmettere ai competenti organi comunitari; a tal fine predispone e gestisce un apposito sistema informativo. 6. Fornisce supporto per lo svolgimento delle attivita' dell'amministrazione provinciale in sede comunitaria e assicura le necessarie relazioni con gli organismi dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa. 7. Cura l'informazione e le attivita' di promozione volte ad assicurare la partecipazione del Trentino al processo di integrazione europea, ivi comprese quelle del Centro di documentazione europea". Art 3. Alla scheda n. 40 "Servizio commercio" dell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., dopo il punto 4 sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Provvede alla trattazione degli affari in materia di polizia locale urbana e rurale e di esercizi pubblici; predispone i provvedimenti riguardanti gli spettacoli pubblici, per quanto attiene alla pubblica sicurezza. 4-ter. Predispone gli adempimenti riservati al presidente in ordine alle industrie pericolose, ai mestieri rumorosi e incomodi, agli esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, intossicati e mendicanti, ai minori di anni diciotto nonche' ogni altro adempimento in materia di pubblica sicurezza attribuito dallo statuto e dalle altre norme al presidente medesimo".