Art. 2.
    La  denominazione  e  la declaratoria della scheda n. 1 "Servizio
affari   giuridico-amministrativi"   dell'allegato   A   della  legge
provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., sono modificate come segue:
    "1.  Servizio  rapporti comunitari. - 1. Il servizio coordina gli
adempimenti   inerenti   la   programmazione  dei  fondi  strutturali
attraverso   gli   strumenti  previsti  dai  regolamenti  dell'Unione
europea.
    2.  Promuove  e  coordina  le  azioni  pilota  e  i  programmi di
iniziativa  comunitaria  nonche'  quelli  finanziati attraverso altri
fondi comunitari. Svolge il monitoraggio e i controlli sulla gestione
dei  fondi  strutturali  previsti  dalla  normativa  comunitaria e le
attivita'   connesse   con   la   rendicontazione   delle  iniziative
realizzate.
    3. Fornisce  supporto  per  l'attuazione  delle  iniziative e dei
programmi   cofinanziati   dall'Unione   europea   da  realizzare  in
partenariato con le regioni europee.
    4. Fornisce   supporto   alle   strutture   provinciali   per  il
recepimento  delle  direttive  comunitarie  e  per  la verifica della
legislazione  provinciale  rispetto alle disposizioni della normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale.
    5.  Fornisce  supporto  alle strutture provinciali in ordine alle
notifiche  dei  provvedimenti  da  trasmettere  ai  competenti organi
comunitari;  a  tal  fine  predispone  e gestisce un apposito sistema
informativo.
    6. Fornisce   supporto   per   lo   svolgimento  delle  attivita'
dell'amministrazione  provinciale  in  sede comunitaria e assicura le
necessarie  relazioni  con  gli  organismi  dell'Unione europea e del
Consiglio d'Europa.
    7.  Cura  l'informazione  e  le  attivita' di promozione volte ad
assicurare la partecipazione del Trentino al processo di integrazione
europea, ivi comprese quelle del Centro di documentazione europea".
Art  3.      Alla  scheda  n. 40 "Servizio commercio" dell'allegato C
della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., dopo il punto 4
sono aggiunti i seguenti:
      "4-bis.  Provvede  alla  trattazione degli affari in materia di
polizia  locale  urbana e rurale e di esercizi pubblici; predispone i
provvedimenti riguardanti gli spettacoli pubblici, per quanto attiene
alla pubblica sicurezza.
      4-ter.  Predispone  gli  adempimenti riservati al presidente in
ordine  alle  industrie  pericolose, ai mestieri rumorosi e incomodi,
agli  esercizi  pubblici,  agenzie,  tipografie,  mestieri girovaghi,
operai  e  domestici,  intossicati  e  mendicanti,  ai minori di anni
diciotto  nonche'  ogni  altro  adempimento  in  materia  di pubblica
sicurezza  attribuito dallo statuto e dalle altre norme al presidente
medesimo".