Art. 5.
    Alla  scheda n. 2 "Servizio relazioni pubbliche" dell'Allegato A)
della  legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., sono apportate
le seguenti modifiche:
      a) la denominazione e' sostituita dalla seguente:
      "2. Servizio relazioni esterne";
      b) i punti 2) e 4) sono sostituiti dai seguenti:
        "2. Promuove  ed  attua  il  coordinamento dei compiti svolti
nell'ambito  del  settore  delle  informazioni  e  della attivita' di
stampa,   anche   attraverso   la   progettazione   di   campagne  di
comunicazione  sulle  iniziative  provinciali di interesse pubblico e
cura  altresi'  le  attivita'  connesse alla biblioteca e l'attivita'
editoriale";
        "4. Predispone   e   coordina   le   iniziative   volte  alla
organizzazione  di iniziative e manifestazioni su temi di particolare
interesse provinciale o concorre alle medesime";
      c) il punto 7) e' soppresso.