Art. 5. Alla scheda n. 2 "Servizio relazioni pubbliche" dell'Allegato A) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., sono apportate le seguenti modifiche: a) la denominazione e' sostituita dalla seguente: "2. Servizio relazioni esterne"; b) i punti 2) e 4) sono sostituiti dai seguenti: "2. Promuove ed attua il coordinamento dei compiti svolti nell'ambito del settore delle informazioni e della attivita' di stampa, anche attraverso la progettazione di campagne di comunicazione sulle iniziative provinciali di interesse pubblico e cura altresi' le attivita' connesse alla biblioteca e l'attivita' editoriale"; "4. Predispone e coordina le iniziative volte alla organizzazione di iniziative e manifestazioni su temi di particolare interesse provinciale o concorre alle medesime"; c) il punto 7) e' soppresso.