Art. 6. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento hanno efficacia a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico al dirigente del servizio rapporti comunitari. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti, per la registrazione e pubblicato quindi nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1999 Registro n. 1, foglio n. 8