Art. 6.
    Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  1,  2 e 3 del presente
regolamento  hanno  efficacia  a  decorrere dalla data di affidamento
dell'incarico al dirigente del servizio rapporti comunitari.
    Il  presente  decreto  sara' inviato alla Corte dei conti, per la
registrazione  e  pubblicato  quindi  nel  Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
                               DELLAI
Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1999
Registro n. 1, foglio n. 8