Art. 2.
 
  La  giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede ad emanare la disciplina di cui
al coma 3 dell'art. 4 del  decreto  ministeriale  n.  381/1998  e  ad
adottare  le  prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 5 del medesimo
decreto.