Art. 3. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 10 maggio 1999 FALCONIO