Art. 3.
 
  La presente legge e' dichiarata  urgente  ed  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua pubblicazione.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   L'Aquila, 10 maggio 1999
                              FALCONIO