Art. 2 Luoghi di esposizione 1. L'esposizione della bandiera della Regione Abruzzo, insieme a quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea, all'esterno degli edifici pubblici nella Regione, ha luogo nei casi previsti dalla legge e previa espressa disposizione o autorizzazione del presidente del consiglio regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennita' regionale o locale. 2. La bandiera viene altresi' esposta: a) all'esterno della sede della giunta regionale allorche' la giunta regionale e' riunita; b) all'esterno della sede del consiglio regionale in occasione delle riunioni consiliari; c) all'esterno delle sedi dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali in occasione delle riunioni degli stessi; d) all'esterno degli edifici scolastici, in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico ed accademico.