Art. 2
                        Luoghi di esposizione
 
  1.  L'esposizione  della  bandiera della Regione Abruzzo, insieme a
quelle della Repubblica italiana e dell'Unione  europea,  all'esterno
degli  edifici  pubblici  nella  Regione,  ha luogo nei casi previsti
dalla legge e  previa  espressa  disposizione  o  autorizzazione  del
presidente  del  consiglio regionale, in occasione di avvenimenti che
rivestano particolare importanza e solennita' regionale o locale.
  2. La bandiera viene altresi' esposta:
   a) all'esterno della sede  della  giunta  regionale  allorche'  la
giunta regionale e' riunita;
   b)  all'esterno  della  sede  del consiglio regionale in occasione
delle riunioni consiliari;
   c) all'esterno delle sedi dei  consigli  provinciali,  comunali  e
circoscrizionali in occasione delle riunioni degli stessi;
   d)  all'esterno degli edifici scolastici, in occasione dell'inizio
e della fine dell'anno scolastico ed accademico.