Art. 3.
                          M o d a l i t a'
 
  1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici  pubblici
ha  luogo  salvo  quanto  disposto  dall'art. 2, lettere a), b) e c),
dalle ore 8 al tramonto.
  2. In casi e per luoghi particolari, il  Presidente  del  consiglio
regionale  puo'  disporre  ed  autorizzare  che  la  bandiera rimanga
esposta anche dopo il tramonto. In tale  ipotesi,  la  bandiera  deve
essere adeguatamente illuminata.