Art. 6. R i n v i o 1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla normativa statale in materia. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 21 maggio 1999 FALCONIO