Art. 6.
                             R i n v i o
 
  1.  Per  quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla
normativa statale in materia.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   L'Aquila, 21 maggio 1999
                              FALCONIO