Art. 2.
 
  L'onere  derivante dall'applicazione della presente legge, valutato
per l'anno 1999 in L. 200.000.000,  trova  capienza  nel  cap.  81501
denominato  "Quote  del  Fondo sanitario nazionale destinate alle ASL
per il raggiungimento di particolari obiettivi fissati dalla legge  e
dagli indirizzi programmatici emanati dalla Regione".
  Per  gli  esercizi finanziari 2000 e 2001 l'onere di L. 200.000.000
per ciascun anno trova capienza nello stesso capitolo.