Art. 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1999 in L. 200.000.000, trova capienza nel cap. 81501 denominato "Quote del Fondo sanitario nazionale destinate alle ASL per il raggiungimento di particolari obiettivi fissati dalla legge e dagli indirizzi programmatici emanati dalla Regione". Per gli esercizi finanziari 2000 e 2001 l'onere di L. 200.000.000 per ciascun anno trova capienza nello stesso capitolo.