Art. 4. Unitarieta' del nuovo finanziamento 1. Nel caso di estinzione anticipata la giunta regionale e' altresi', autorizzata - attraverso l'espletamento di adeguate procedure ad evidenza pubblica - a provvedere ad un unica operazione di prestito, nelle forme indicate nel precedente art. 3, per un importo massimo che includa, oltre al residuo debito dei mutui da estinguere, anche l'ammontare dei mutui iscritti nei capitoli dello stato di previsione dell'entrata nn. 51000 e 51001 relativi rispettivamente a mutui a lungo termine (art. 10, legge 16 maggio 1970, n. 281 e art. 44 L.R.C.) e a mutui destinati a progetti speciali per l'occupazione.