Art. 4.
                 Unitarieta' del nuovo finanziamento
 
  1. Nel  caso  di  estinzione  anticipata  la  giunta  regionale  e'
altresi',   autorizzata   -  attraverso  l'espletamento  di  adeguate
procedure ad evidenza pubblica - a provvedere ad un unica  operazione
di  prestito,  nelle  forme  indicate  nel  precedente art. 3, per un
importo massimo che includa, oltre al residuo  debito  dei  mutui  da
estinguere,  anche  l'ammontare dei mutui iscritti nei capitoli dello
stato  di  previsione  dell'entrata  nn.  51000  e   51001   relativi
rispettivamente  a  mutui  a  lungo termine (art. 10, legge 16 maggio
1970, n. 281 e art. 44 L.R.C.)    e  a  mutui  destinati  a  progetti
speciali per l'occupazione.