(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 del 30 luglio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Interpretazione autentica 1. L'art. 3, comma 1, lettera h) della legge regionale 9 maggio 1990, n. 64 "norme per la promozione dei servizi collettivi e per lo sviluppo dell'occupazione giovanile" e' autenticamente interpretato nel senso che per assistenza "a domicilio" agli anziani, deve intendersi quella loro prestata presso le rispettive, effettive stabili dimore, ivi comprese le Case di Riposo in cui siano stati eventualmente ospitati.