(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30
                         del 30 luglio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Interpretazione autentica
 
  1. L'art. 3, comma 1, lettera h) della  legge  regionale  9  maggio
1990,  n. 64 "norme per la promozione dei servizi collettivi e per lo
sviluppo dell'occupazione giovanile" e'  autenticamente  interpretato
nel  senso  che  per  assistenza  "a  domicilio"  agli  anziani, deve
intendersi quella  loro  prestata  presso  le  rispettive,  effettive
stabili  dimore,  ivi  comprese  le Case di Riposo in cui siano stati
eventualmente ospitati.