Art. 10.
                    La carta regionale dei suoli
    1. La Carta regionale dei suoli (CRS) definisce:
      a) la  perimentazione  dei  sistemi  (naturalistico-ambientale,
insediativo,  relazionale) che costituiscono il territorio regionale,
individuandoli  nelle loro relazioni e secondo la loro qualita' ed il
loro  grado  di  vulnerabilita' e di riproducibilita', sulla base dei
criteri  individuati  nel  regolamento d'attuazione di cui all'art. 2
della presente legge, con specifico riferimento alle categorie di cui
all'art. 2, comma 2, lettera a) della presente legge;
      b) i  livelli  di  trasformabilita'  del  territorio  regionale
determinati  attraverso  la  individuazione  e  la perimetrazione dei
regimi  d'intervento  di  cui al precedente art. 3 nel riconoscimento
dei  vincoli  ricognitivi  e morfologici derivanti dalla legislazione
statale  e  di  quelli  ad  essi assimilabili ai sensi delle leggi n.
431/1985, n. 394/1991;
      c) le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione ed
alla  difesa  del  suolo,  derivate  dall'applicazione della legge n.
183/1989.
    2.  La  CRS e' adottata ed approvata con le modalita' previste al
successivo art. 35.
    3. Gli enti di cui agli articoli 5 e 6, decimo comma, nell'ambito
del  procedimento di formazione della CRS di cui all'art. 35, secondo
comma,  possono  specificare  e  meglio  dettagliare  i contenuti, le
definizioni  e  i  perimetri della CRS, attraverso analisi settoriali
e/o  a  scale minori, utilizzando i criteri di formazione della carta
stessa  definiti dal regolamento d'attuazione di cui all'art. 2 della
presente legge; in particolare, definiscono i perimetri dei suoli con
specifico  riferimento  alle  categorie  di  cui all'art. 2, comma 2,
lettera a) e b).
    4.  Gli  enti  medesimi,  a seguito della definitiva approvazione
della  CRS  con  legge  regionale,  adeguano  i  propri  strumenti di
pianificazione e programmazione ai contenuti della stessa.
    5.  La CRS e' sottoposta ad aggiornamenti con le stesse procedure
previste  per  la  sua  formazione, sulla base dei dati relativi allo
stato  dei  luoghi  ed  allo  stato  di  attuazione  dei  piani,  che
confluiscono  nel Sistema informativo regionale, di cui al successivo
art. 41, secondo le modalita' definite nel regolamento di attuazione.
    6.  Gli  Aerali  di rischio, individuati nella CRS recepiscono le
previsioni  delle  mappe  di  rischio  di cui alla legge regionale n.
25/1998, art. 13.