Art. 10. La carta regionale dei suoli 1. La Carta regionale dei suoli (CRS) definisce: a) la perimentazione dei sistemi (naturalistico-ambientale, insediativo, relazionale) che costituiscono il territorio regionale, individuandoli nelle loro relazioni e secondo la loro qualita' ed il loro grado di vulnerabilita' e di riproducibilita', sulla base dei criteri individuati nel regolamento d'attuazione di cui all'art. 2 della presente legge, con specifico riferimento alle categorie di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della presente legge; b) i livelli di trasformabilita' del territorio regionale determinati attraverso la individuazione e la perimetrazione dei regimi d'intervento di cui al precedente art. 3 nel riconoscimento dei vincoli ricognitivi e morfologici derivanti dalla legislazione statale e di quelli ad essi assimilabili ai sensi delle leggi n. 431/1985, n. 394/1991; c) le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione ed alla difesa del suolo, derivate dall'applicazione della legge n. 183/1989. 2. La CRS e' adottata ed approvata con le modalita' previste al successivo art. 35. 3. Gli enti di cui agli articoli 5 e 6, decimo comma, nell'ambito del procedimento di formazione della CRS di cui all'art. 35, secondo comma, possono specificare e meglio dettagliare i contenuti, le definizioni e i perimetri della CRS, attraverso analisi settoriali e/o a scale minori, utilizzando i criteri di formazione della carta stessa definiti dal regolamento d'attuazione di cui all'art. 2 della presente legge; in particolare, definiscono i perimetri dei suoli con specifico riferimento alle categorie di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) e b). 4. Gli enti medesimi, a seguito della definitiva approvazione della CRS con legge regionale, adeguano i propri strumenti di pianificazione e programmazione ai contenuti della stessa. 5. La CRS e' sottoposta ad aggiornamenti con le stesse procedure previste per la sua formazione, sulla base dei dati relativi allo stato dei luoghi ed allo stato di attuazione dei piani, che confluiscono nel Sistema informativo regionale, di cui al successivo art. 41, secondo le modalita' definite nel regolamento di attuazione. 6. Gli Aerali di rischio, individuati nella CRS recepiscono le previsioni delle mappe di rischio di cui alla legge regionale n. 25/1998, art. 13.