Art. 12. Quadro strutturale regionale 1. Il Quadro strutturale regionale (QSR) e' l'atto di programmazione territoriale con il quale la Regione definisce gli obiettivi strategici della propria politica territoriale, in coerenza con le politiche infrastrutturali nazionali e con le politiche settoriali e di bilancio regionali, dopo averne verificato la compatibilita' con i principi di tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse e beni territoriali esplicitate nella carta regionale dei suoli. 2. Il QSR contiene: a) l'individuazione, nell'ambito dei Sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale, di una strategia territoriale che rafforzi gli effetti di complementarieta' e di integrazione tra le varie parti degli stessi, al fine di migliorarne la qualita' e la funzionalita' complessive; b) l'individuazione delle azioni fondamentali per la salvaguardia dell'ambiente, la difesa del suolo in coerenza con quanto disposto dai piani di bacino, la prevenzione e la difesa dall'inquinamento, dalle calamita' naturali, con particolare riferimento alla integrazione delle stesse azioni; c) l'indicazione delle azioni strategiche coordinate con gli analoghi quadri di assetto delle altre regioni e con le linee fondamentali di assetto del territorio nazionale; d) l'indicazione degli ambiti territoriali interessati dalle azioni di cui alle lettere b) e c). 3. Il QSR viene formato, adottato ed approvato con le modalita' previste al successivo art. 36. 4. Al fine di rendere coerenti le previsioni del QSR con quelle delle Regioni contermini, il QSR viene loro trasmesso ufficialmente, invitandole a formulare eventuali osservazioni entro il termine di trenta giorni.