Art. 12.
                    Quadro strutturale regionale
    1. Il   Quadro   strutturale   regionale   (QSR)   e'  l'atto  di
programmazione  territoriale  con  il  quale la Regione definisce gli
obiettivi strategici della propria politica territoriale, in coerenza
con  le  politiche  infrastrutturali  nazionali  e  con  le politiche
settoriali  e  di  bilancio  regionali,  dopo  averne  verificato  la
compatibilita'   con   i   principi   di   tutela,   conservazione  e
valorizzazione  delle  risorse  e beni territoriali esplicitate nella
carta regionale dei suoli.
    2. Il QSR contiene:
      a) l'individuazione,        nell'ambito       dei       Sistemi
naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale, di una strategia
territoriale  che  rafforzi  gli  effetti  di  complementarieta' e di
integrazione  tra le varie parti degli stessi, al fine di migliorarne
la qualita' e la funzionalita' complessive;
      b) l'individuazione    delle   azioni   fondamentali   per   la
salvaguardia  dell'ambiente,  la  difesa  del  suolo  in coerenza con
quanto  disposto  dai  piani  di  bacino,  la prevenzione e la difesa
dall'inquinamento,   dalle   calamita'   naturali,   con  particolare
riferimento alla integrazione delle stesse azioni;
      c) l'indicazione  delle  azioni  strategiche coordinate con gli
analoghi  quadri  di  assetto  delle  altre  regioni  e  con le linee
fondamentali di assetto del territorio nazionale;
      d) l'indicazione  degli  ambiti  territoriali interessati dalle
azioni di cui alle lettere b) e c).
    3.  Il  QSR viene formato, adottato ed approvato con le modalita'
previste al successivo art. 36.
    4.  Al  fine di rendere coerenti le previsioni del QSR con quelle
delle  Regioni contermini, il QSR viene loro trasmesso ufficialmente,
invitandole  a  formulare  eventuali osservazioni entro il termine di
trenta giorni.