Art. 13.
                    Piano strutturale provinciale
    1. Il   Piano   strutturale   provinciale   (PSP)  e'  l'atto  di
pianificazione  con  il  quale  la provincia esercita, ai sensi della
legge   n.   142/1990,   nel  governo  del  territorio  un  ruolo  di
coordinamento   programmatico   e   di   raccordo  tra  le  politiche
territoriali  della Regione e la pianificazione urbanistica comunale,
determinando indirizzi generali di assetto del territorio provinciale
intesi  anche ad integrare le condizioni di lavoro e di mobilita' dei
cittadini  nei vari cicli di vita, e ad organizzare sul territorio le
attrezzature ed i servizi garantendone accessibilita' e fruibilita'.
    2. Il PSP contiene:
      a) il  quadro conoscitivo dei Sistemi naturalistico ambientale,
insediativo  e  relazionale,  desunto  dalla  CRS  e  dettagliato  in
riferimento al territorio provinciale;
      b) l'individuazione  delle  linee  strategiche di evoluzione di
tali Sistemi, con definizione di:
        armature   urbane  essenziali  e  regimi  d'uso  previsionali
generali  (assetti  territoriali a scala sovracomunale) contenuti nel
documento preliminare di cui all'art. 11;
        indirizzi  d'intervento  per  la tutela idrogeo-morfologica e
naturalistico-ambientale   del   territorio  provinciale,  in  quanto
compatibili con quanto disposto dalla successiva lettera d);
      c) la  verifica  di  coerenza di tali linee strategiche con gli
indirizzi   del   QSR   ai   sensi  dell'art. 29  e  la  verifica  di
compatibilita'   con   i  regimi  d'intervento  della  CRS  ai  sensi
dell'art. 30;
      d) gli  elementi  conoscitivi e vincolanti desumibili dai piani
di  bacino, dai piani dei parchi e dagli altri atti di programmazione
e pianificazione settoriali;
      e) gli  elementi di coordinamento della pianificazione comunale
che  interessano  comuni  diversi,  promuovendo  la integrazione e la
cooperazione tra enti;
      f) le  schede  strutturali di assetto urbano relative ai comuni
ricadenti   nel   territorio   provinciale,   elaborato   secondo  lo
schema-tipo  previsto dal regolamento d'attuazione di cui all'art. 2,
le quali potranno essere ulteriormente esplicitate dai comuni in sede
di approvazione del proprio piano strutturale comunale;
      g) le    opportune    salvaguardie    relative   a   previsioni
immediatamente vincolanti di cui al successivo quarto comma;
      h) gli  elementi  di  integrazione  con  i  piani di protezione
civile  e  di  prevenzione  dei rischi di cui alla legge regionale n.
25/1998.
    3. Il  PSP definisce i comuni obbligati al piano strutturale e al
piano  operativo  di cui ai successivi articoli 14 e 15, e quelli che
possono  determinare i regimi urbanistici in base al solo regolamento
urbanistico  ed  alle  schede  di  cui  alla  lettera  f)  del  comma
precedente.
    4. Il  PSP  ha  valore  di  piano  urbanistico  territoriale, con
specifica  considerazione  dei  valori  paesistici,  della protezione
della  natura,  della  tutela  dell'ambiente,  delle  acque  e  delle
bellezze  naturali  e  della  difesa del suolo, salvo quanto previsto
dall'art. 57,  secondo  comma,  del  decreto legislativo n. 112/1998;
esso impone pertanto vincoli di natura ricognitiva e morfologica.
    5.  Le  previsioni  infrastrutturali  d'interesse  regionale  e/o
provinciale,  potranno assumere carattere vincolistico e conformativo
della    proprieta',    mediante    la    stipula   di   accordi   di
pianificazione/localizzazione  ai  sensi dei successivi articoli 26 e
28.
    6.  Il  PSP viene formato, adottato ed approvato con le modalita'
previste  al  successivo  art. 36;  esso  costituisce  il riferimento
principale  per  il  programma  triennale dei lavori pubblici in base
all'art. 14 della legge n. 109/1994.