Art. 13. Piano strutturale provinciale 1. Il Piano strutturale provinciale (PSP) e' l'atto di pianificazione con il quale la provincia esercita, ai sensi della legge n. 142/1990, nel governo del territorio un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale, determinando indirizzi generali di assetto del territorio provinciale intesi anche ad integrare le condizioni di lavoro e di mobilita' dei cittadini nei vari cicli di vita, e ad organizzare sul territorio le attrezzature ed i servizi garantendone accessibilita' e fruibilita'. 2. Il PSP contiene: a) il quadro conoscitivo dei Sistemi naturalistico ambientale, insediativo e relazionale, desunto dalla CRS e dettagliato in riferimento al territorio provinciale; b) l'individuazione delle linee strategiche di evoluzione di tali Sistemi, con definizione di: armature urbane essenziali e regimi d'uso previsionali generali (assetti territoriali a scala sovracomunale) contenuti nel documento preliminare di cui all'art. 11; indirizzi d'intervento per la tutela idrogeo-morfologica e naturalistico-ambientale del territorio provinciale, in quanto compatibili con quanto disposto dalla successiva lettera d); c) la verifica di coerenza di tali linee strategiche con gli indirizzi del QSR ai sensi dell'art. 29 e la verifica di compatibilita' con i regimi d'intervento della CRS ai sensi dell'art. 30; d) gli elementi conoscitivi e vincolanti desumibili dai piani di bacino, dai piani dei parchi e dagli altri atti di programmazione e pianificazione settoriali; e) gli elementi di coordinamento della pianificazione comunale che interessano comuni diversi, promuovendo la integrazione e la cooperazione tra enti; f) le schede strutturali di assetto urbano relative ai comuni ricadenti nel territorio provinciale, elaborato secondo lo schema-tipo previsto dal regolamento d'attuazione di cui all'art. 2, le quali potranno essere ulteriormente esplicitate dai comuni in sede di approvazione del proprio piano strutturale comunale; g) le opportune salvaguardie relative a previsioni immediatamente vincolanti di cui al successivo quarto comma; h) gli elementi di integrazione con i piani di protezione civile e di prevenzione dei rischi di cui alla legge regionale n. 25/1998. 3. Il PSP definisce i comuni obbligati al piano strutturale e al piano operativo di cui ai successivi articoli 14 e 15, e quelli che possono determinare i regimi urbanistici in base al solo regolamento urbanistico ed alle schede di cui alla lettera f) del comma precedente. 4. Il PSP ha valore di piano urbanistico territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici, della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e delle bellezze naturali e della difesa del suolo, salvo quanto previsto dall'art. 57, secondo comma, del decreto legislativo n. 112/1998; esso impone pertanto vincoli di natura ricognitiva e morfologica. 5. Le previsioni infrastrutturali d'interesse regionale e/o provinciale, potranno assumere carattere vincolistico e conformativo della proprieta', mediante la stipula di accordi di pianificazione/localizzazione ai sensi dei successivi articoli 26 e 28. 6. Il PSP viene formato, adottato ed approvato con le modalita' previste al successivo art. 36; esso costituisce il riferimento principale per il programma triennale dei lavori pubblici in base all'art. 14 della legge n. 109/1994.