Art. 14.
                     Piano strutturale comunale
    1. Il  Piano  strutturale comunale (PSC) definisce le indicazioni
strategiche  per  il  governo  del territorio comunale, contenute dal
PSP, integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunita'
locale.
    2. Il PSC contiene:
      a) il  quadro conoscitivo dei Sistemi naturalistico ambientale,
insediativo  e  relazionale,  desunto  dalla  CRS  e  specificato  in
dettaglio  con  riferimento  al  territorio  comunale,  e contiene il
quadro    conoscitivo    finalizzato    al   riequilibrio   ed   alla
riorganizzazione dei tempi di vita, degli orari e della mobilita';
      b) gli  obiettivi  da  perseguire  nel  governo  del territorio
comunale definiti nel documento preliminare di cui all'art. 11;
      c) la individuazione e precisazione, nell'ambito dei sistemi di
cui     alla     precedente     lettera     a),    dei    sub-sistemi
naturalistico-ambientale,  insediativo  e  relazionale, riconoscibili
nel  territorio  comunale,  con la definizione dell'armatura urbana e
dei regimi d'uso previsionali (nuovo assetto del territorio comunale)
da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui al punto b);
      d) la verifica di coerenza di tali previsioni con gli indirizzi
del  PSP  e  la  verifica di compatibilita' con i regimi d'intervento
della CRS;
      e) l'eventuale  perimetrazione  dei  piani  operativi di cui al
successivo art. 15, di importanza strategica;
      f) i  regimi di salvaguardia, di durata non superiore a quattro
anni,  relativi  a  previsioni  immediatamente  vincolanti  di cui al
successivo  quarto  comma,  da  rispettare  fino all'approvazione dei
piani operativi;
      g) gli   indirizzi   ed   i   parametri   da  rispettare  nella
predisposizione  dei  PO,  e  la definizione delle dimensioni massime
ammissibili   degli  insediamenti,  nonche'  delle  infrastrutture  e
servizi   necessari  per  garantirne  la  realizzazione  entro  tempi
coerenti  con  i  programmi  triennali  dei  lavori  pubblici  di cui
all'art. 14 della legge n. 109/1994;
      h) i  perimetri  dei distretti urbani di cui all'art. 34, primo
comma.
    3. Il  PSC ha valore di piano urbanistico di specificazione della
disciplina   degli   aspetti   paesistici  ed  ambientali,  ai  sensi
dell'art. 1/bis   della  legge  n.  431/1985;  esso  impone  pertanto
esclusivamente  vincoli di natura ricognitiva e morfologica (legge n.
1497/39).
    4.  Il  PSC recepisce le previsioni infrastrutturali di interesse
regionale  e/o  provinciale  che,  per la parte oggetto di accordi di
pianificazione/localizzazione  di  cui ai successivi articoli 26 e 28
assumono carattere vincolistico e conformativo della proprieta'.
    5.  Il  PSC viene formato, adottato ed approvato con le modalita'
previste  al  successivo  art. 36;  esso  costituisce  il riferimento
principale  per  il  programma triennale dei lavori pubblici, in base
all'art. 14 della legge n. 109/1994.