Art. 15.
                           Piano operativo
    1.  Il  Piano  operativo  (PO)  e'  lo  strumento  con  il  quale
l'amministrazione  comunale  attua  le  previsioni  del  PSC, e/o del
regolamento  urbanistico  di cui al successivo art. 16, dove e quando
si  manifestano  necessita'  e/o  iniziative  di  riqualificazione  e
recupero, trasformazione e/o nuovo impianto, sulla scorta di:
      a) bilanci  urbanistici  (verifica  dello  stato  di attuazione
della pianificazione vigente);
      b) bilanci  ambientali  (verifica  di sostenibilita' ambientale
degli interventi proposti, sulla base di standards prestazionali);
      c) previsioni  del programma triennale dei lavori pubblici, dei
suoi  elenchi  annuali  e/o  delle  risorse  finanziarie  pubbliche e
private attivabili per la realizzazione delle opere infrastrutturali;
      d) proposte  presentate  da  privati attraverso le modalita' di
partecipazione di bando.
    2.  Le  procedure ed i criteri di riferimento per le verifiche di
cui  al  precedente comma, sono definite nel regolamento d'attuazione
di cui all'art. 2 della presente legge.
    3.  Il  PO  definisce i regimi urbanistici quali risultanti dagli
effetti  congiunti,  per  le  singole  unita'  immobiliari, di regime
d'uso,  regime  d'intervento  e definizione dell'assetto urbanistico,
ponendo pertanto vincoli conformativi della proprieta'.
    4. Il PO individua i distretti urbani di cui all'art. 34, secondo
comma, per l'adozione di politiche perequative dei regimi immobiliari
interessati dalla sua attuazione.
    5.  Il PO, in conformita' delle previsioni del PSC, definisce, ai
fini dell'intervento da realizzare:
      a) la  rete  delle vie di comunicazione stradali, ferroviarie e
relativi  impianti,  da  realizzare  o  trasformare  nel  periodo  di
validita' del piano;
      b) le  aree  destinate  alla  riorganizzazione urbana e le aree
destinate  all'edificazione, da sottoporre, in tale periodo, ai piani
attuativi  di  cui  all'art. 17  con  indicazione  dei  vincoli e dei
caratteri da osservare in ciascuna zona;
      c) le  aree  destinate  a  spazi  pubblici  o di uso pubblico o
sottoposte a speciali servitu';
      d) le  aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico,
nonche' le opere ed impianti di interesse collettivo e sociale;
      e) le norme per la propria attuazione.
    6. Il PO integra le funzioni ed ha gli effetti di cui all'art. 16
della legge n. 179/1992.
    7. Qualora il PO approvato contenga gli elaborati necessari, esso
produce gli effetti dei piani attuativi di cui all'art. 17.
    8. Il PO ha validita' di cinque anni dall'adozione.
    9.  Le  previsioni del piano operativo decadono per le specifiche
sue  parti  se,  entro  il  termine  di  validita',  non  siano state
richieste le concessioni edilizie, ovvero non siano stati approvati i
progetti  preliminari  delle  opere  pubbliche  o  i piani attuativi,
previsti  dal  piano,  le disposizioni dei piani attuativi previsti e
definiti  durante  il  periodo  di validita' di questo, continuano ad
avere efficacia anche oltre il periodo di validita' suddetto.
    10.  L'adozione  del  PO  in assenza del PSC, e' subordinata alla
verifica  di coerenza, effettuata nei modi di cui all'art. 29, con le
previsioni  della scheda strutturale del comune interessato, allegata
al PSP.
    11.  Il  PO viene formato, adottato ed approvato con le modalita'
previste al successivo art. 37.