Art. 15. Piano operativo 1. Il Piano operativo (PO) e' lo strumento con il quale l'amministrazione comunale attua le previsioni del PSC, e/o del regolamento urbanistico di cui al successivo art. 16, dove e quando si manifestano necessita' e/o iniziative di riqualificazione e recupero, trasformazione e/o nuovo impianto, sulla scorta di: a) bilanci urbanistici (verifica dello stato di attuazione della pianificazione vigente); b) bilanci ambientali (verifica di sostenibilita' ambientale degli interventi proposti, sulla base di standards prestazionali); c) previsioni del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi elenchi annuali e/o delle risorse finanziarie pubbliche e private attivabili per la realizzazione delle opere infrastrutturali; d) proposte presentate da privati attraverso le modalita' di partecipazione di bando. 2. Le procedure ed i criteri di riferimento per le verifiche di cui al precedente comma, sono definite nel regolamento d'attuazione di cui all'art. 2 della presente legge. 3. Il PO definisce i regimi urbanistici quali risultanti dagli effetti congiunti, per le singole unita' immobiliari, di regime d'uso, regime d'intervento e definizione dell'assetto urbanistico, ponendo pertanto vincoli conformativi della proprieta'. 4. Il PO individua i distretti urbani di cui all'art. 34, secondo comma, per l'adozione di politiche perequative dei regimi immobiliari interessati dalla sua attuazione. 5. Il PO, in conformita' delle previsioni del PSC, definisce, ai fini dell'intervento da realizzare: a) la rete delle vie di comunicazione stradali, ferroviarie e relativi impianti, da realizzare o trasformare nel periodo di validita' del piano; b) le aree destinate alla riorganizzazione urbana e le aree destinate all'edificazione, da sottoporre, in tale periodo, ai piani attuativi di cui all'art. 17 con indicazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona; c) le aree destinate a spazi pubblici o di uso pubblico o sottoposte a speciali servitu'; d) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonche' le opere ed impianti di interesse collettivo e sociale; e) le norme per la propria attuazione. 6. Il PO integra le funzioni ed ha gli effetti di cui all'art. 16 della legge n. 179/1992. 7. Qualora il PO approvato contenga gli elaborati necessari, esso produce gli effetti dei piani attuativi di cui all'art. 17. 8. Il PO ha validita' di cinque anni dall'adozione. 9. Le previsioni del piano operativo decadono per le specifiche sue parti se, entro il termine di validita', non siano state richieste le concessioni edilizie, ovvero non siano stati approvati i progetti preliminari delle opere pubbliche o i piani attuativi, previsti dal piano, le disposizioni dei piani attuativi previsti e definiti durante il periodo di validita' di questo, continuano ad avere efficacia anche oltre il periodo di validita' suddetto. 10. L'adozione del PO in assenza del PSC, e' subordinata alla verifica di coerenza, effettuata nei modi di cui all'art. 29, con le previsioni della scheda strutturale del comune interessato, allegata al PSP. 11. Il PO viene formato, adottato ed approvato con le modalita' previste al successivo art. 37.