Art. 16.
                       Regolamento urbanistico
    1. Il  Regolamento  urbanistico  (RU) e' obbligatorio per tutti i
comuni e disciplina gli insediamenti esistenti sull'intero territorio
comunale.
    2. Il RU contiene:
      a) l'individuazione  dei  perimetri  dei suoli urbanizzati, non
urbanizzati   e  riservati  all'armatura  urbana  definiti  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2, lettera b), della presente legge;
      b) l'individuazione  delle  aree, all'interno del perimetro dei
suoli  urbanizzati,  sulle  quali e' possibile, indipendentemente dal
piano  operativo di cui all'art. 15, effettuare interventi diretti di
edificazione,   di  completamento  o  di  ampliamento  degli  edifici
esistenti;
      c) l'individuazione   delle   aree   destinate   ad   opere  di
urbanizzazione primaria e secondaria;
      d) la  individuazione delle aree per le quali, in rapporto alla
loro  particolare  complessita' e rilevanza, si puo' intervenire solo
mediante i piani attuativi di cui all'art. 17;
      e) la determinazione degli interventi, diversi da quelli di cui
al   punto   d),   consentiti   all'esterno  dei  suoli  urbanizzati,
indipendentemente dal piano operativo di cui all'art. 15;
      f) le   infrastrutture  da  realizzare  all'esterno  dei  suoli
urbanizzati;
      g) i  regimi  urbanistici  vigenti all'interno dei perimetri di
cui alla lettera b);
      h) la  disciplina  del  recupero  del patrimonio urbanistico ed
edilizio esistente.
    3.  Il  RU e' valido a tempo indeterminato, salvo quanto previsto
al successivo quarto comma.
    4.  Le previsioni del RU di cui al secondo comma, lettere c), d),
f), decadono, agli effetti conformativi della proprieta', dopo cinque
anni  dall'approvazione del regolamento, se non siano stati approvati
entro  tale decorrenza i piani attuativi o i progetti esecutivi delle
infrastrutture.  A partire da tale data, esse restano in vigore quali
previsioni  strutturali e ricognitive; la loro attuazione e' pertanto
subordinata alla definizione di PO e/o accordi di localizzazione.
    5. Il RU viene formato, adottato ed approvato con le modalita' di
cui all'art. 36.