Art. 16. Regolamento urbanistico 1. Il Regolamento urbanistico (RU) e' obbligatorio per tutti i comuni e disciplina gli insediamenti esistenti sull'intero territorio comunale. 2. Il RU contiene: a) l'individuazione dei perimetri dei suoli urbanizzati, non urbanizzati e riservati all'armatura urbana definiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b), della presente legge; b) l'individuazione delle aree, all'interno del perimetro dei suoli urbanizzati, sulle quali e' possibile, indipendentemente dal piano operativo di cui all'art. 15, effettuare interventi diretti di edificazione, di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti; c) l'individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria; d) la individuazione delle aree per le quali, in rapporto alla loro particolare complessita' e rilevanza, si puo' intervenire solo mediante i piani attuativi di cui all'art. 17; e) la determinazione degli interventi, diversi da quelli di cui al punto d), consentiti all'esterno dei suoli urbanizzati, indipendentemente dal piano operativo di cui all'art. 15; f) le infrastrutture da realizzare all'esterno dei suoli urbanizzati; g) i regimi urbanistici vigenti all'interno dei perimetri di cui alla lettera b); h) la disciplina del recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente. 3. Il RU e' valido a tempo indeterminato, salvo quanto previsto al successivo quarto comma. 4. Le previsioni del RU di cui al secondo comma, lettere c), d), f), decadono, agli effetti conformativi della proprieta', dopo cinque anni dall'approvazione del regolamento, se non siano stati approvati entro tale decorrenza i piani attuativi o i progetti esecutivi delle infrastrutture. A partire da tale data, esse restano in vigore quali previsioni strutturali e ricognitive; la loro attuazione e' pertanto subordinata alla definizione di PO e/o accordi di localizzazione. 5. Il RU viene formato, adottato ed approvato con le modalita' di cui all'art. 36.