Art. 17. Piani attuativi 1. I piani attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal comune, in attuazione del PO o del RU, ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio, aventi i contenuti e l'efficacia di: a) piani particolareggiati, di cui all'art. 13 della legge n. 1150/1942; b) piani di zona per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge n. 167/1962; c) piani per gli insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della legge n. 865/1971; d) piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 28 della legge n. 457/1978; e) piani di lottizzazione, di cui all'art. 28 della legge n. 1150/1942. 2. Ciascun piano attuativo puo' avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia di uno o piu' dei piani o programmi di cui al primo comma. 3. L'atto di approvazione del piano attuativo individua le leggi di riferimento e gli immobili soggetti ad espropriazione ai sensi delle leggi stesse. 4. I piani attuativi e le relative varianti sono adottati ed approvati dal Comune, con le procedure di cui alle relative leggi nazionali di riferimento. 5. I piani attuativi possono essere adottati ed approvati contestualmente al PO e al RU e a loro varianti, laddove non contrastino con detti strumenti. 6. Non sono considerati contrasti ai fini del comma precedente: a) limitate rettifiche delle perimetrazioni; b) variazioni non superiori al 5% delle quantita' complessive previste; c) modifiche, non superiori al 10%, delle quantita' attribuite a ciascuna delle diverse utilizzazioni, nel rispetto del limite di cui alla lettera b); d) incrementi nelle dotazioni di spazi pubblici e di uso pubblico; e) variazioni dell'impianto insediativo proposto che non riguardano le dotazioni di standard e servizi pubblici previsti dalla pianificazione sovraordinata.