Art. 17.
                           Piani attuativi
    1.  I  piani  attuativi  sono  strumenti urbanistici di dettaglio
approvati  dal  comune,  in  attuazione  del PO o del RU, ai fini del
coordinamento  degli  interventi sul territorio, aventi i contenuti e
l'efficacia di:
      a) piani  particolareggiati,  di cui all'art. 13 della legge n.
1150/1942;
      b) piani  di  zona  per l'edilizia economica e popolare, di cui
alla legge n. 167/1962;
      c) piani  per  gli  insediamenti produttivi, di cui all'art. 27
della legge n. 865/1971;
      d) piani  di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui
all'art. 28 della legge n. 457/1978;
      e) piani  di  lottizzazione,  di cui all'art. 28 della legge n.
1150/1942.
    2.   Ciascun   piano  attuativo  puo'  avere,  in  rapporto  agli
interventi  previsti,  i  contenuti  e  l'efficacia di uno o piu' dei
piani o programmi di cui al primo comma.
    3.  L'atto di approvazione del piano attuativo individua le leggi
di  riferimento  e  gli  immobili soggetti ad espropriazione ai sensi
delle leggi stesse.
    4.  I  piani  attuativi  e  le relative varianti sono adottati ed
approvati  dal  Comune,  con  le procedure di cui alle relative leggi
nazionali di riferimento.
    5.  I  piani  attuativi  possono  essere  adottati  ed  approvati
contestualmente  al  PO  e  al  RU  e  a  loro  varianti, laddove non
contrastino con detti strumenti.
    6. Non sono considerati contrasti ai fini del comma precedente:
      a) limitate rettifiche delle perimetrazioni;
      b) variazioni  non  superiori al 5% delle quantita' complessive
previste;
      c) modifiche,  non superiori al 10%, delle quantita' attribuite
a  ciascuna  delle  diverse utilizzazioni, nel rispetto del limite di
cui alla lettera b);
      d) incrementi  nelle  dotazioni  di  spazi  pubblici  e  di uso
pubblico;
      e) variazioni   dell'impianto   insediativo  proposto  che  non
riguardano le dotazioni di standard e servizi pubblici previsti dalla
pianificazione sovraordinata.