Art. 18. Piani e programmi complessi 1. Sono strumenti non istituzionali della PT ed U i: programmi integrati; programmi recupero urbano; programmi di riqualificazione urbana; contratti di quartiere; progetti urbani. 2. La loro utilizzazione deve comunque essere ricondotta ai modi della PT e U regionale, integrando ad essi le funzioni e le procedure dei PO di cui al precedente art. 15, per quanto applicabili. 3. Il soggetto proponente deve in ogni caso sottoporre alle procedure di partecipazione di cui all'art. 9 lo strumento non istituzionale, con allegati: il perimetro dell'area interessata in riferimento al PSC e/o alla CRS; le motivazioni del pubblico interesse delle opere previste; le verifiche di compatibilita' e di coerenza di cui agli artt. 29-30; i bilanci urbanistici ed ambientali di cui all'art. 15, primo comma; la coerenza e l'integrazione con il programma triennale dei LL.PP., ex art. 14 della legge n. 109/1994.