Art. 18.
                     Piani e programmi complessi
    1. Sono strumenti non istituzionali della PT ed U i:
      programmi integrati;
      programmi recupero urbano;
      programmi di riqualificazione urbana;
      contratti di quartiere;
      progetti urbani.
    2.  La loro utilizzazione deve comunque essere ricondotta ai modi
della PT e U regionale, integrando ad essi le funzioni e le procedure
dei PO di cui al precedente art. 15, per quanto applicabili.
    3.  Il  soggetto  proponente  deve  in  ogni caso sottoporre alle
procedure  di  partecipazione  di  cui  all'art. 9  lo  strumento non
istituzionale, con allegati:
      il  perimetro  dell'area  interessata in riferimento al PSC e/o
alla CRS;
      le motivazioni del pubblico interesse delle opere previste;
      le  verifiche  di  compatibilita'  e  di  coerenza  di cui agli
artt. 29-30;
      i  bilanci  urbanistici ed ambientali di cui all'art. 15, primo
comma;
      la  coerenza  e  l'integrazione  con il programma triennale dei
LL.PP., ex art. 14 della legge n. 109/1994.