Art. 19. Progettazione e valutazione 1. Le attivita' relative alla progettazione della PT ed U sono espletate: a) dagli uffici di pianificazione appositamente costituiti anche ai fini della attuazione e gestione di cui all'art. 20 dagli enti di cui agli articoli 5 e 6, primo comma; in detti uffici devono essere presenti le professionalita' e le competenze disciplinari necessarie alla progettazione urbanistica e territoriale; b) da strutture di progettazione miste, anche consortili, nelle forme previste dall'art. 6 della legge n. 127/1997, commi quarto e tredicesimo; c) dai soggetti di cui all'art. 17 legge n. 109/1994. 2. Le attivita' di valutazione della PT ed U sono svolte dal nucleo di cui all'art. 32.