Art. 19.
                     Progettazione e valutazione
    1.  Le  attivita'  relative alla progettazione della PT ed U sono
espletate:
      a) dagli  uffici  di  pianificazione  appositamente  costituiti
anche  ai  fini  della attuazione e gestione di cui all'art. 20 dagli
enti  di cui agli articoli 5 e 6, primo comma; in detti uffici devono
essere  presenti  le  professionalita'  e  le competenze disciplinari
necessarie alla progettazione urbanistica e territoriale;
      b) da strutture di progettazione miste, anche consortili, nelle
forme  previste  dall'art. 6  della legge n. 127/1997, commi quarto e
tredicesimo;
      c) dai soggetti di cui all'art. 17 legge n. 109/1994.
    2.  Le  attivita'  di  valutazione  della PT ed U sono svolte dal
nucleo di cui all'art. 32.