Art. 21.
Continuita'    ed   obbligo   di   controllo   della   pianificazione
                            istituzionale
    1. Tutti i processi di pianificazione istituzionale devono essere
caratterizzati da continuita' e ordinarieta', in particolare:
      per la pianificazione di tipo strutturale e' necessario:
        a1. procedere preliminarmente alla verifica dello stato della
pianificazione;
        a2.  promuovere  la  concertazione  della  nuova attivita' di
pianificazione nelle forme di cui del titolo IV, capo II.
        a3.   individuare   i   perimetri  dei  distretti  urbani  di
trasformazione o di nuovo impianto, ai sensi dell'art. 34, comma 1;
      per la pianificazione di tipo operativo e' necessario:
        b1.   prioritariamente  garantire  l'attuazione  della  parte
pubblica dell'impianto urbano (SRAU);
        b2. prevedere l'attuazione attraverso i processi perequativi,
nei e tra i distretti urbani, ai sensi dell'art. 34, comma 2;
      per  la  pianificazione  degli  enti  di  cui all'art. 6, primo
comma, e' necessario:
        c1. verificare lo stato di attuazione della pianificazione di
competenza  in  essere  e  delle interazioni tra le pianificazioni di
enti istituzionali diversi che interessano l'area;
        c2.   avviare  la  concertazione  delle  nuove  attivita'  di
pianificazione nelle forme di cui al capo 2 del presente titolo.