Art. 21. Continuita' ed obbligo di controllo della pianificazione istituzionale 1. Tutti i processi di pianificazione istituzionale devono essere caratterizzati da continuita' e ordinarieta', in particolare: per la pianificazione di tipo strutturale e' necessario: a1. procedere preliminarmente alla verifica dello stato della pianificazione; a2. promuovere la concertazione della nuova attivita' di pianificazione nelle forme di cui del titolo IV, capo II. a3. individuare i perimetri dei distretti urbani di trasformazione o di nuovo impianto, ai sensi dell'art. 34, comma 1; per la pianificazione di tipo operativo e' necessario: b1. prioritariamente garantire l'attuazione della parte pubblica dell'impianto urbano (SRAU); b2. prevedere l'attuazione attraverso i processi perequativi, nei e tra i distretti urbani, ai sensi dell'art. 34, comma 2; per la pianificazione degli enti di cui all'art. 6, primo comma, e' necessario: c1. verificare lo stato di attuazione della pianificazione di competenza in essere e delle interazioni tra le pianificazioni di enti istituzionali diversi che interessano l'area; c2. avviare la concertazione delle nuove attivita' di pianificazione nelle forme di cui al capo 2 del presente titolo.